Responsabilità contabile del gestore di spacci penitenziari per appropriazione degli incassi (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 96 del 10.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore degli spacci di una casa circondariale, avendo la disponibilità del denaro afferente all’attività gestita, risponde a titolo di responsabilità contabile del danno erariale per gli incassi non riversati all’amministrazione e per le somme distratte in acquisti estranei alla gestione. Il dolo è desumibile dal sistematico difetto di rendicontazione e dalla destinazione del denaro a scopi egoistici. È risarcibile il danno da disservizio, nella specie riconducibile all’esercizio illecito delle funzioni pubbliche, liquidabile equitativamente ex art. 1226 c.c. in misura correlata al danno emergente. Il giudice contabile può fondare il convincimento su prove anche atipiche, compresi gli atti del procedimento penale, nel contraddittorio delle parti.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il gestore dei punti commerciali della casa circondariale e della sezione distaccata dell’isola, chiedendone la condanna al pagamento di euro 14.187,84 in favore del Ministero della Giustizia, oltre rivalutazione, interessi e spese. L’addebito riguarda gli incassi di alcuni mesi del 2020 non riversati, pari a euro 10.773,42, e l’utilizzo di euro 2.414,42 per acquisti non riconducibili all’attività gestita.

Il convenuto non si è costituito. Rilevata la nullità della prima notifica, la stessa è stata rinnovata e si è perfezionata; il giudizio è proseguito in contumacia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto la contumacia del convenuto, non costituitosi nonostante la ritualità della notifica rinnovata e perfezionatasi. Quanto alle prove, richiamando la giurisprudenza contabile, afferma che il giudice può formare il proprio convincimento su tutti gli elementi in suo possesso, acquisendo e valutando, nel contraddittorio, prove anche atipiche e in particolare gli atti del procedimento penale.

È provato documentalmente che al convenuto era stato conferito l’incarico di gestore, con disponibilità di due conti correnti dedicati. Le note di sollecito e la diffida dell’amministrazione hanno intimato il versamento di euro 10.773,42 per gli incassi non riversati; l’ultimo rendiconto presentato risaliva al primo semestre 2019.

Dall’analisi dei movimenti bancari emerge l’addebito di spese estranee alla gestione. La loro estraneità è confermata dall’attività investigativa: nello spaccio non sono mai stati venduti beni analoghi e gli acquisti non erano riconducibili all’attività svolta, né i beni sono stati rinvenuti all’inventario.

La Corte ravvisa il dolo, consistente nella consapevole sottrazione del denaro e nell’uso per scopi estranei. Il regolamento contabile imponeva la presentazione del conto amministrativo entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun semestre; il convenuto non ha reso alcuna rendicontazione per il 2020.

Quanto al danno da disservizio, il Collegio ne ricostruisce le tre tipologie elaborate dalla giurisprudenza contabile e riconduce la fattispecie a quella dell’esercizio illecito delle funzioni pubbliche, che desostanzia la prestazione resa. La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è fissata in euro 1.000,00. Il convenuto è condannato al risarcimento complessivo di euro 14.187,84, con rivalutazione dal 31 dicembre 2020 e interessi legali dal deposito, oltre spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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