Compensazione inottemperanza giudicato illegittima su indennizzi vaccinali (TAR Marche n. 627 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può accertare pretese diverse da quelle contenute nel provvedimento definitivo, nè opporre in compensazione un contro-credito dell’Amministrazione estraneo al giudicato, perchè ciò imporrebbe un accertamento di merito incompatibile con la funzione esecutiva. La deroga è ammessa solo per la compensazione volontaria formalizzata extragiudizialmente dalle parti e comunicata al giudice, previo mutuo riconoscimento delle rispettive ragioni di credito riferite al medesimo rapporto. Il contro-credito deve essere certo e fondato su titolo idoneo: la sentenza d’appello che riforma quella di primo grado, senza espressa statuizione di condanna alla restituzione, non costituisce titolo esecutivo. Ne segue la nullità per violazione ed elusione del giudicato degli atti con cui l’Amministrazione sospende l’erogazione di prestazioni riconosciute in via definitiva.
Il Fatto
Il ricorrente, invalido civile al 100% per grave patologia insorta a seguito di vaccinazione obbligatoria antipolio, otteneva il riconoscimento, con sentenze passate in giudicato, degli indennizzi di cui alle leggi n. 210/1992, n. 238/1997 e n. 229/2005. Dopo la definizione del giudizio con la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 551, il Ministero della Salute contestava la debenza di somme versate in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado e chiedeva la restituzione. A fronte del rifiuto dei ricorrenti, l’Amministrazione disponeva la sospensione cautelativa di un quinto dell’assegno ex legge n. 210/1992 e dell’intero indennizzo ex legge n. 229/2005, a decorrere dal gennaio 2019.
I ricorrenti proponevano ricorso per ottemperanza e corretta esecuzione del giudicato civile, chiedendo la declaratoria di nullità degli atti di sospensione e ritenuta, oltre alla condanna al pagamento degli indennizzi non corrisposti. Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Collegio disponeva verificazione tecnico contabile, poi integrata, e acquisiva ulteriore documentazione dal Ministero.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale definisce anzitutto il perimetro dei poteri del giudice dell’ottemperanza in presenza di eccezioni di compensazione. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e amministrativa, il Collegio afferma che l’istituto della compensazione, legale o giudiziale, è di regola incompatibile con tale fase, perchè imporrebbe un accertamento di merito estraneo alla funzione esecutiva: non può essere opposto un contro-credito avulso dalla questione decisa con la sentenza da ottemperare.
La deroga è consentita soltanto per la compensazione volontaria formalizzata extragiudizialmente e comunicata al giudice, e per la compensazione c.d. impropria quando le parti abbiano concordato sulle poste di dare e avere del medesimo rapporto. In mancanza, si consentirebbe all’Amministrazione il riconoscimento di crediti non acquiesciti dalla controparte.
Il Collegio distingue poi tra eccezione di compensazione e accertamento della compensazione già avvenuta: pur non potendo direttamente accertare il contro-credito, il giudice deve verificare se la compensazione abbia già estinto l’obbligazione oggetto del giudicato, facendo venir meno l’interesse a ricorrere. Nel caso concreto rileva che la mancata richiesta di restituzione in appello non determina alcuna decadenza sostanziale, ma il pagamento eseguito in base a titolo poi riformato resta fuori dal perimetro dell’ottemperanza.
Il contro-credito dell’Amministrazione non è stato oggetto di specifico accertamento giurisdizionale nè risulta l’acquiescenza dei ricorrenti alle richieste restitutorie e alle trattenute. La sentenza d’appello, non contenendo espressa statuizione di condanna alla restituzione, non costituisce titolo esecutivo. Il giudice dell’ottemperanza non può quindi accertare l’adempimento mediante compensazione preventiva.
Il Collegio dichiara pertanto la nullità dei provvedimenti del 2018 con cui è stata sospesa l’erogazione degli indennizzi, mentre respinge i motivi aggiunti avverso il decreto del 18 dicembre 2023, trattandosi di conteggi superati dalla decisione. La verificazione è ritenuta contraddittoria e non utilizzata. Il Ministero della Salute è condannato a versare gli indennizzi riconosciuti dal giudicato, con interessi e rivalutazione, nel termine di novanta giorni, con nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.