Responsabilità solidale della banca ex art. 2049 c.c. e decorrenza degli interessi (Cass. civ. Sez. III n. 32526 del 13.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità solidale del committente per il fatto illecito del commesso, ai sensi dell’art. 2049 c.c., ha la stessa estensione di quella del commesso stesso. È pertanto illegittima la condanna della banca, quale preponente, a risarcire un importo inferiore a quello posto a carico del dipendente, poiché l’obbligazione risarcitoria solidale non tollera differenziazioni fondate su asserite difficoltà probatorie. L’obbligazione risarcitoria da fatto illecito costituisce obbligazione di valore e gli interessi legali decorrono dai singoli fatti lesivi, non dalla data della domanda giudiziale, quando l’accertamento ne abbia confermato i momenti di verificazione.
Il Fatto
La ricorrente, in proprio e quale erede, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale il direttore di una filiale bancaria e l’istituto di credito, chiedendone la condanna solidale al risarcimento per essersi il primo illecitamente appropriato, tra il 2009 e il 2010, di somme appartenenti alle correntiste in occasione di operazioni di investimento e disinvestimento. La banca, prima del giudizio, aveva rimborsato una parte della somma.
Il Tribunale accolse la domanda, condannando il direttore al risarcimento dell’intero danno e la banca, in solido, fino a una somma inferiore. La Corte d’appello respinse i gravami e confermò la decisione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente il primo, il secondo e il sesto motivo, ritenendoli fondati. La Corte territoriale aveva giustificato la diversificazione degli importi sul rilievo che la solidarietà ex art. 1292 c.c. presuppone prestazioni identiche e che, mancando una prova specifica a carico della banca, l’ammontare a questa riferibile andava ricostruito solo attraverso l’elenco dei versamenti dedotto dall’atto di citazione.
La Corte di cassazione rileva che la pronuncia impugnata non si è allineata al principio già affermato secondo cui l’obbligazione solidale risarcitoria del committente ai sensi dell’art. 2049 c.c. ha la stessa estensione di quella del commesso, ed è conforme a diritto la condanna del preponente, nei confronti dei corresponsabili solidali, alla ripetizione della parte di debito del commesso stesso (Cass. Sez. 3 n. 16417 del 2011, richiamata da Cass. Sez. 3 n. 36613 del 2023).
Il Collegio richiama altresì il principio della occasionalità necessaria tra fatto illecito del dipendente ed esecuzione delle incombenze affidategli, che ricorre quando l’esercizio delle mansioni espone il terzo all’ingerenza dannosa del preposto, agevolando o rendendo possibile il fatto lesivo. Tale collegamento non è escluso dall’abuso della posizione ricoperta né dalla violazione delle istruzioni ricevute, secondo quanto affermato da Cass. Sez. 3 n. 2851 del 2025. Nel caso di specie si trattava della condotta del direttore della banca, soggetto il cui operato è per natura riconducibile al preponente.
La sentenza impugnata, pur avendo accertato la responsabilità del preposto, non spiega la ragione della differenziazione degli importi risarcitori, né indica perché tale differenziazione sia condivisibile. Non risulta sostenibile che la banca sia obbligata solo in parte «in assenza di prova specifica», poiché la solidarietà non ammette una limitazione quantitativa fondata su mere difficoltà probatorie.
Quanto alla decorrenza degli interessi, la Corte rileva che la Corte dorica, pur avendo dato conto che l’istruttoria aveva comprovato i prelievi effettuati personalmente dal direttore, non ha spiegato come sia giunta, in violazione dell’art. 1224 c.c., a non riconoscerne la decorrenza dai singoli fatti illeciti. È apodittica l’affermazione secondo cui la ricorrente non avrebbe provato i momenti esatti delle appropriazioni, imputandole l’approssimazione dell’atto introduttivo, mentre la sentenza ha accertato che i prelievi allo sportello erano stati compiuti personalmente dal direttore.
Da tanto consegue l’accoglimento del primo, secondo e sesto motivo, con assorbimento dei restanti. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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