Responsabilità solidale ex art 38 c c per sanzioni IVA associazione estinta (Cass. civ. Sez. V n. 20502 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’estinzione dell’associazione non riconosciuta non preclude all’Amministrazione finanziaria di far valere le pretese fiscali relative al periodo di esistenza dell’ente, ma impedisce che l’azione accertativa sia esperita direttamente nei confronti dell’associazione cessata. La pretesa va quindi indirizzata verso l’ultimo legale rappresentante, quale responsabile diretto e solidale e successore dell’ente, e verso colui che ha agito in nome e per conto dell’associazione ai sensi dell’art. 38 cod. civ., restando irrilevante l’intestazione dell’atto al soggetto cessato ai sensi dell’art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973. La responsabilità personale e solidale presuppone una concreta ingerenza nella gestione dell’ente e non la mera titolarità della rappresentanza. La limitazione soggettiva delle sanzioni prevista dall’art. 7 d.l. n. 269 del 2003 opera solo per gli enti con personalità giuridica, restando le associazioni non riconosciute soggette alla disciplina del d.lgs. n. 472 del 1997.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha irrogato al ricorrente sanzioni IVA per l’anno d’imposta 2011, contestandogli la qualità di autore materiale delle violazioni e la responsabilità solidale con l’associazione sportiva non riconosciuta, nel frattempo cessata.
Il contribuente ha impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che ha rigettato il ricorso. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione, escludendo il difetto di motivazione e ritenendo irrilevante sia la cessazione dell’ente sia la sua estinzione ai fini IVA. Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della legittimità dell’atto impositivo emesso nei confronti di un’associazione non riconosciuta già cessata. Richiamando la propria giurisprudenza, osserva che l’estinzione dell’ente non impedisce all’Erario di far valere le pretese fiscali maturate nel periodo di operatività, perché diversamente si produrrebbe una ingiustificata riduzione dei termini di accertamento fissati dall’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 e dall’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973.
Cessato il soggetto, tuttavia, l’azione accertativa non può più essere esperita direttamente nei confronti dell’ente. La Corte distingue nettamente la posizione delle società da quella delle associazioni non riconosciute, soggetti dotati di soggettività giuridica ma di autonomia patrimoniale imperfetta, per i quali diversamente si atteggiano i presupposti dell’estinzione e la responsabilità residua per le obbligazioni pregresse.
In questa prospettiva, l’art. 38 cod. civ. fonda la responsabilità personale e solidale di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione. La Corte ribadisce che tale responsabilità non dipende dalla mera titolarità della rappresentanza, ma da una concreta ingerenza nella gestione complessiva dell’ente. Ne deriva che la pretesa può essere legittimamente fatta valere verso l’ultimo legale rappresentante e verso l’autore delle violazioni, con irrilevanza dell’intestazione dell’atto al soggetto cessato, in coerenza con l’art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973.
Quanto ai motivi sull’onere probatorio, la Corte chiarisce che il nuovo comma 5 bis dell’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dalla legge n. 130 del 2022, non ha aggravato l’onere dell’Amministrazione né inciso sulla distribuzione della prova, dovendo la fondatezza essere valutata in coerenza con la normativa tributaria sostanziale. Il provvedimento di archiviazione penale, infine, non vincola il giudice tributario.
Sul trattamento sanzionatorio, la Corte conferma che l’art. 7 d.l. n. 269 del 2003 si applica solo agli enti con personalità giuridica, restando le associazioni non riconosciute assoggettate al d.lgs. n. 472 del 1997. I motivi di merito sono giudicati inammissibili, in quanto volti a sollecitare una rivalutazione delle risultanze probatorie sottratta al giudizio di legittimità. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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