Transazione sui compensi del difensore dell’ente locale nulla senza impegno di spesa (Cass. civ. Sez. II n. 29418 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La transazione con cui l’ente locale determini il compenso spettante al proprio difensore, per l’attività di patrocinio già svolta, costituisce contratto distinto e successivo rispetto al contratto di patrocinio e non è riconducibile alle spese di partecipazione a controversie giudiziarie. Ad essa si applica il principio inderogabile della necessità dell’impegno di spesa, con la conseguenza che la sua violazione comporta la radicale nullità del contratto ai sensi dell’art. 191 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La nullità è rilevabile anche d’ufficio, perché derivante dalla violazione di norme imperative.

Il Fatto

Un avvocato aveva agito in via monitoria davanti al Tribunale per ottenere il pagamento del residuo compenso per prestazioni professionali svolte in giudizio civile a favore di un Comune. L’ente, secondo la prospettazione attorea, era rimasto parzialmente inadempiente alla transazione con cui le parti avevano determinato il compenso complessivo. Il Comune propose opposizione ex art. 702-bis cod. proc. civ. e il Tribunale, in composizione monocratica, la accolse rilevando l’assenza di un conforme provvedimento deliberativo e di uno specifico impegno contabile.

La prima ordinanza fu cassata per essere stata pronunciata dal giudice monocratico in violazione dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150/2011. Riassunto il giudizio, il Tribunale in composizione collegiale rigettò la domanda di pagamento e condannò l’avvocato alla rifusione delle spese di tutti i gradi. Contro tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi dal secondo al quinto, per continuità argomentativa. Richiama il principio, saldamente acquisito, secondo cui gli atti degli enti locali che importano un obbligo contrattuale sono validi solo se accompagnati dal relativo impegno di spesa, con la conseguente nullità tanto della delibera autorizzativa quanto del contratto stipulato in sua attuazione.

Il Collegio distingue nettamente il contratto di patrocinio dalla transazione successiva. Quanto al primo, ribadisce che il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto con il rilascio della procura ex art. 83 cod. proc. civ. e che la procura conferita dal Sindaco non necessita di previa determina né di autorizzazione della Giunta.

Quanto alle spese processuali, la Corte ricorda che la nullità per mancata attestazione di copertura finanziaria non riguarda le delibere sulla partecipazione degli enti a controversie giudiziarie, trattandosi di oneri non determinabili all’atto dell’assunzione. Tali principi, però, non si estendono alla fattispecie: si discute di un contratto distinto e successivo, avente ad oggetto la determinazione del compenso per l’attività già svolta. Ad esso si applica il principio inderogabile dell’impegno di spesa, la cui violazione comporta nullità radicale.

Ne deriva l’infondatezza dei motivi secondo, quarto e quinto. Il terzo motivo è infondato perché la questione della nullità emergeva già dagli atti ed è rilevabile anche d’ufficio. È invece fondato il sesto motivo, limitatamente alle spese del precedente giudizio di legittimità: il Comune era rimasto intimato senza svolgere attività difensiva.

La Corte accoglie per quanto di ragione il sesto motivo, rigetta il resto, cassa l’ordinanza limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, esclude la rifusione delle spese del giudizio di legittimità; compensa per un terzo le spese del presente giudizio, ponendo i residui due terzi a carico del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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