Revocatoria, credito litigioso e trattazione congiunta nel giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 11632 del 03.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il credito posto a fondamento dell’azione revocatoria può essere accertato incidenter tantum, al solo fine di verificare i presupposti della declaratoria di inefficacia relativa dell’atto dispositivo, senza che la sua natura litigiosa o la sua contestazione ne impediscano l’accoglimento. Solo l’accertamento negativo del credito con sentenza definitiva, resa all’esito di un separato giudizio, preclude la domanda. L’istanza di trattazione congiunta di più giudizi relativi alla medesima vicenda non è contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. cod. proc. civ. e deve essere sorretta da ragioni idonee a evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi, con valutazione particolarmente rigorosa nel giudizio di cassazione. Il motivo che non si concreti in una critica specifica della decisione impugnata è inammissibile ex artt. 366, n. 4, e 375 cod. proc. civ.
Il Fatto
Un creditore, munito di un decreto ingiuntivo e di un’ordinanza di liquidazione di compensi professionali, agisce in revocatoria nei confronti dell’atto con cui il debitore ha donato alla nipote alcuni terreni e immobili. Il Tribunale accoglie il ricorso con declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ.; la Corte d’Appello conferma la decisione.
Il debitore e la donataria propongono ricorso per cassazione con un solo motivo, dolendosi della violazione degli artt. 2222 e 1708 cod. civ. e contestando il modo in cui il giudice di merito ha valutato la giurisprudenza sulla gratuità della collaborazione tra avvocati. Chiedono anche la trattazione congiunta con altro ricorso pendente sulla medesima vicenda.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto l’istanza di trattazione congiunta. Il diritto alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ., di evitare attività processuali superflue. Chi invoca il rinvio deve indicare ragioni concrete che bilancino i ritardi; i ricorrenti si limitano a ipotizzare apoditticamente una continenza tra le due cause.
Quanto al profilo sostanziale, l’eventuale accertamento dell’insussistenza del credito non determina alcun contrasto tra giudicati. La Corte richiama il principio per cui la sentenza dichiarativa dell’atto revocato non può essere portata a esecuzione finché l’esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (Cass. n. 3369/2019).
Il motivo è dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve identificare l’errore della decisione e fornirne la rappresentazione, confrontandosi con le ragioni che la sorreggono. Il motivo che non rispetti tale requisito è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo e, nel ricorso per cassazione, è sanzionato con l’inammissibilità ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. n. 10128/2021; Cass. n. 19989/2017).
La Corte esclude poi che il giudice di appello abbia ritenuto irrilevante Cass. n. 14276/2017. Il giudice di merito ha correttamente applicato la giurisprudenza: la natura litigiosa del credito non osta all’accoglimento della revocatoria e non rileva la quantificazione del credito per cui si procede. Nel giudizio revocatorio l’accertamento del credito avviene incidenter tantum e non costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile, avendo l’azione funzione cautelare.
Sono eccentriche rispetto alla ratio decidendi le censure sulla pretesa contestazione del solo carattere oneroso del credito. Il giudice di appello ha argomentato che per l’accoglimento della revocatoria non serve la prova della compromissione totale del patrimonio, ma solo che l’atto renda più difficile e incerta la soddisfazione del credito; nel caso non risultavano evidenze definitive di un maggior credito né l’insussistenza del credito del debitore.
All’inammissibilità del motivo consegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., oltre all’onere del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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