La revocazione non copre l’interpretazione della clausola ne’ l’onere della prova (Cass. civ. Sez. III n. 33594 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione avverso una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391 e 395 n. 4 cod. proc. civ., è ammissibile solo quando l’errore di fatto consista in una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile, relativa all’accertamento di specifici dati empirici, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche. Non integra l’errore revocatorio la prospettazione di un errore di fatto che, in realtà, ponga un problema di interpretazione di una clausola contrattuale o di errata ripartizione dell’onere della prova. In tali ipotesi il ricorso è inammissibile. L’attività di specificazione o interpretazione di una sentenza della Corte di cassazione non è suscettibile né di correzione di errore materiale né di revocazione.

Il Fatto

La società conduttrice di un immobile destinato ad attività di ristorazione era stata ingiunta al pagamento di canoni di locazione maturati fino alla data di supposta restituzione dell’immobile. Aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che il contratto si fosse risolto già alla prima mensilità non pagata, in forza della clausola n. 5, interpretata come previsione di un termine essenziale ex art. 1457 cod. civ..

L’opposizione era stata rigettata in primo e secondo grado. La sentenza di appello era stata impugnata per cassazione e, con precedente ordinanza, la Corte aveva accolto il terzo motivo, per difetto di motivazione sulla qualificazione della clausola, cassando la sentenza e decidendo nel merito. Avverso tale decisione la conduttrice ha proposto ricorso per revocazione, deducendo un errore di fatto della Corte sulla data di riconsegna dell’immobile.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 391 e 394 n. 4 cod. proc. civ., sostenendo che la decisione sarebbe fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ossia la consegna dell’immobile in una certa data. Secondo la ricorrente, il contratto si sarebbe risolto dalla prima rata e la locatrice avrebbe trattenuto la cauzione proprio perché aveva inteso il contratto come risolto.

La Corte ricostruisce la nozione di errore revocatorio: esso consiste in una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che attiene all’accertamento di specifici dati empirici ed esterni al processo. Deve apparire di assoluta immediatezza, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive, di indagini o procedimenti ermeneutici, ovvero della produzione di documenti nuovi. L’errore deve indurre a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza o esistenza di un fatto, e non può consistere nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati. La Corte richiama, sul punto, il principio espresso da Cass., 17/07/2024, n. 19773.

Nel caso concreto, la questione dedotta non integra l’errore meramente percettivo. La ricorrente prospetta solo formalmente un errore di fatto, mentre pone in realtà un problema di interpretazione della clausola contrattuale n. 5 e di errata ripartizione dell’onere della prova. Sotto il primo profilo la Corte ricorda che l’attività di specificazione o interpretazione di una sentenza della Corte di cassazione non può essere oggetto né di correzione di errore materiale né di revocazione, richiamando Sez. 6 – 3, n. 24417 del 03/11/2020.

Quanto al secondo profilo, la ricorrente sostiene che, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, sarebbe stato onere del creditore opposto dimostrare la data di riconsegna dell’immobile. La Corte rileva che tale censura esula dalla fattispecie invocata, configurandosi come una sorta di violazione di legge proposta avverso una sentenza emessa in sede di legittimità.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. La ricorrente è condannata alle spese del giudizio di revocazione e, ricorrendone i presupposti, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., con richiamo a Cass. Sez. 3, 27/2/2019, n. 5725. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *