Capitalizzazione trimestrale degli interessi legittima se pari periodicità attivi e passivi (Cass. civ. Sez. I n. 33330 del 20.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta in un contratto di conto corrente stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 è legittima quando il contratto prevede la medesima periodicità per il conteggio degli interessi creditori e debitori. Il divieto di capitalizzazione periodica posto dall’art. 3 della delibera CICR con riferimento ai finanziamenti con rimborso rateale riguarda i soli interessi moratori, non anche gli interessi corrispettivi. La regolazione del finanziamento tramite conto corrente richiama l’art. 2 della delibera CICR, che impone la parità di periodicità. È quindi inammissibile, per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., il motivo che non si confronti con il decisum e con l’orientamento consolidato sulla legittimità di tali clausole.
Il Fatto
Un istituto finanziario concesse a una cliente un’apertura di credito per anticipazioni su fatture e documenti, regolata mediante conto corrente. Insoddisfatta la pretesa restitutoria, la società ottenne un decreto ingiuntivo, opposto dalla cliente, che ne eccepì l’illegittimità e chiese la rideterminazione del saldo al netto degli addebiti fondati su clausole nulle. Il tribunale, espletata consulenza tecnico-contabile, revocò il decreto e condannò l’opponente al pagamento della differenza risultata dovuta.
La Corte di appello, accogliendo il gravame della società, riconobbe la validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e condannò la cliente alla restituzione di un importo maggiore, oltre interessi commerciali. Avverso tale decisione la cliente propose ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. La società rimase intimata.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Collegio ha rilevato che la società non si è ritualmente costituita: il controricorso, pur notificato, è stato depositato tardivamente rispetto al termine dell’art. 370, comma 3, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis. La società va pertanto considerata mera intimata.
Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile. La censura ribadisce argomenti già disattesi dalla corte distrettuale, secondo cui nel conto tecnico di appoggio al finanziamento la produzione di interessi creditori sarebbe solo teorica e non giustificherebbe la capitalizzazione di quelli debitori. La ricorrente replica in modo generico, senza confrontarsi con l’assunto della sentenza impugnata.
La Corte esclude che manchi la specifica controprestazione: essa si individua nell’apertura di credito concessa. Il motivo non rispetta l’onere di specificità sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., come chiarito da Cass. n. 21563 del 2022, Cass. n. 35782 del 2023, Cass. n. 25495 del 2024, Cass. n. 26871 del 2024 e Cass. n. 19277 del 2025: il ricorrente deve esaminare il precetto normativo, raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza e confrontarsi con l’effettivo decisum.
Anche nel merito il motivo è infondato. La clausola regolava un rapporto di conto corrente, pur di appoggio all’apertura di credito. La delibera CICR del 9 febbraio 2000 prevede, all’art. 3, che nei finanziamenti con rimborso rateale il divieto di capitalizzazione riguarda i soli interessi moratori, non gli interessi corrispettivi. Il comma 3 di tale articolo rinvia, per il regolamento in conto corrente, all’art. 2, che impone la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Poiché la capitalizzazione trimestrale attiene alla fisiologia del rapporto e ai soli interessi corrispettivi, la conclusione della corte partenopea è corretta e coerente con l’orientamento consolidato di legittimità.
Il ricorso è dunque inammissibile, senza pronuncia sulle spese. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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