Revocazione per mancato esame della memoria non decisiva e nuovi documenti inammissibili (Cass. civ. Sez. V n. 7413 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., è ammissibile solo in presenza di un errore di fatto inteso come errore di percezione o mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo risultante dagli atti. L’omesso esame di una memoria difensiva integra l’ipotesi limite di tale errore solo se lo scritto era immancabilmente decisivo, dovendo emergere nella decisione un’insanabile illogicità rispetto a un elemento di fatto in grado di neutralizzare un rilievo imprevedibile. Non è pertanto configurabile l’errore revocatorio quando la questione risulti effettivamente e specificamente esaminata, risolvendosi la censura in un dissenso sulla valutazione compiuta. È inammissibile, infine, la produzione nel giudizio di revocazione di nuovi documenti diretti a dimostrare l’errore, che deve risultare dagli atti già acquisiti.
Il Fatto
Un contribuente propone ricorso per revocazione, affidato a due motivi, avverso l’ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva respinto il ricorso contro la sentenza di appello. Quest’ultima aveva confermato la decisione di primo grado che rigettava l’impugnazione di un avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni per il mancato pagamento della tassa di circolazione automobilistica relativa all’anno 2004. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Con il primo motivo il ricorrente deduce l’errore di fatto del collegio per aver omesso di esaminare la memoria con cui era stata chiesta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in ragione dello stralcio delle cartelle previsto dal D.L. n. 119/2018, art. 4, conv. in L. n. 136/2018. Con il secondo motivo lamenta l’omesso esame dell’atto di costituzione dell’Agenzia in appello, ove non era stata formulata richiesta di condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte dispone anzitutto la riunione dei due ricorsi, aventi ad oggetto la medesima ordinanza, e dichiara improcedibile quello iscritto per primo, in quanto oggetto di errata iscrizione a ruolo per mancanza della relativa nota.
Nel merito, i giudici ricordano che la revocazione per mancato esame della memoria costituisce ipotesi limite di errore sul fatto. È necessario non solo dimostrare l’omesso esame dello scritto, ma anche che questo sarebbe stato immancabilmente decisivo, sì da condurre a una decisione diversa. Occorre cioè riscontrare nella pronuncia un’insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria (Cass. n. 17379 del 2022; Cass. n. 22561 del 2016; Cass. n. 15608 del 2015).
Tale elemento innovativo decisivo non è ravvisabile. Il giudizio concluso con l’ordinanza impugnata aveva ad oggetto unicamente l’avviso di accertamento e le relative sanzioni, non le eventuali cartelle esattoriali conseguenti. Lo stesso ricorrente, inoltre, non indica alcuna circostanza di fatto sopravvenuta e decisiva, limitandosi a richiamare lo stralcio applicabile alle cartelle, di cui però non aveva offerto alcuna evidenza. Solo in allegato alla memoria depositata nel giudizio di revocazione è stata prodotta copia della cartella, notificata nel 2011.
La Corte ribadisce quindi che l’errore di fatto revocatorio è errore di percezione risultante dagli atti o documenti della causa e non è configurabile rispetto ad atti non prodotti; è pertanto inammissibile la produzione di nuovi documenti nel giudizio di revocazione per dimostrarne la sussistenza (Cass. n. 8974 del 2002; Cass. n. 7452 del 2004; Cass. n. 7144 del 2003).
Anche il secondo motivo è inammissibile. Il discrimine tra errore revocatorio ed errore di diritto risiede nel carattere meramente percettivo del primo e nell’assenza dell’attività valutativa propria del secondo (Cass. Sez. Un. n. 31032 del 2019). L’errore revocatorio postula che il fatto oggetto della supposizione non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata (Cass. n. 9527 del 2019; Cass. n. 27094 del 2011). Nella specie la pronuncia sul motivo relativo alle spese risulta effettivamente intervenuta: la sentenza impugnata aveva chiarito che la condanna alle spese, in quanto consequenziale e accessoria, può essere emessa d’ufficio anche in mancanza di esplicita richiesta, salvo espressa volontà contraria (Cass. Sez. Un. n. 9859 del 1997; Cass. n. 2719 del 2015). Si versa dunque in un errore di giudizio, non prospettabile in revocazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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