Finestre mobili applicabili anche agli invalidi over 80% (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22063 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. finestre mobili previsto dall’art. 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 2010, si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento. Lo impone il chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo dello slittamento di un anno dell’accesso al pensionamento, estendendolo non solo a chi matura il diritto alle età ordinarie, ma anche a tutti i soggetti che «negli altri casi» maturano il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti. La riforma Fornero, eliminando le finestre con decorrenza dall’1 gennaio 2012, non incide su tali soggetti, i cui requisiti di pensionamento non sono stati ridefiniti dai successivi commi della medesima norma.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce aveva confermato la decisione di primo grado che riconosceva all’odierno intimato, pacificamente invalido all’ottanta per cento, il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 503 del 1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.

Per il giudice di appello il differimento di dodici mesi nell’accesso alla pensione, la cd. finestra mobile disposta dall’art. 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, non trovava applicazione nei confronti dell’invalido. L’Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; la controparte non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 12 del D.L. n. 78 del 2010 per avere la sentenza impugnata escluso l’applicazione generale della disciplina delle cd. finestre agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento che beneficiano della pensione anticipata.

La Sezione Lavoro richiama il principio già affermato in sede di legittimità: il regime delle finestre si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal tenore testuale della norma, che estende lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione non solo a chi matura il diritto alle età ordinarie, ma anche a tutti i soggetti che «negli altri casi» maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti (Cass. n. 29191 del 2018; Cass. n. 32591 del 2018; Cass. n. 15964 del 2019; Cass. n. 17278 del 2020; Cass. n. 37697 del 2021; Cass. n. 30791 del 2022; Cass. n. 5059 del 2023).

La Corte esclude poi che argomenti contrari possano trarsi dalla normativa successiva. La riforma Fornero, con l’art. 24, comma 5, della legge n. 214 del 2011, ha eliminato, con decorrenza dall’1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui all’art. 12 del D.L. n. 78 del 2010. Tale intervento ha però riguardato «esclusivamente» i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti dai successivi commi della medesima norma, che non menzionano i pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata.

Rispetto a costoro resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle ridefinite per il pensionamento di vecchiaia, e permane, di converso, la disciplina sulle finestre (Cass. n. 32591 del 2018; Cass. n. 15964 del 2019; più di recente, in motivazione, Cass. n. 24614 del 2023).

A tali principi la Corte assicura continuità e accoglie il ricorso, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza della pensione anticipata senza considerare il periodo di dodici mesi della finestra mobile. La causa è rinviata alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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