La revocazione del testamento per sopravvenienza di figli esclude chi aveva già figli noti (Cass. civ. Sez. 2 n. 18192 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione delle disposizioni testamentarie per sopravvenienza di figli, ex art. 687, primo comma, c.c., postula che il testatore, al tempo della redazione del testamento, non avesse o ignorasse di avere figli o discendenti. La norma ha natura eccezionale ed è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva, sicché non opera quando il testatore aveva già figli noti, ancorché in seguito sopravvenga o sia riconosciuto un altro figlio. In materia di azione di riduzione, il legittimario integralmente pretermesso è tenuto soltanto a indicare i beni relitti, potendo la lesione determinarsi in percentuale corrispondente alla quota di riserva, senza che occorra precisare l’entità monetaria della lesione. Costituiscono questioni risolvibili anche d’ufficio, e non domande nuove, le richieste di esatta ricostruzione del relictum e del donatum.
Il Fatto
Il ricorrente, figlio riconosciuto solo in esito a giudizio conclusosi nel 2011, agiva in giudizio contro gli altri figli del de cuius per ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie, asseritamente lesive della sua quota di legittima, nonché la revocazione del testamento per sopravvenienza di figli ai sensi dell’art. 687 c.c.. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello di Brescia confermava, escludendo l’operatività della revocazione e ritenendo non assolto l’onere di allegazione gravante sull’attore in ordine alla consistenza del patrimonio relitto.
Avverso tale decisione il soccombente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 687 c.c. e dei principi in tema di onere della prova nell’ambito dell’azione di riduzione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato prioritariamente il motivo concernente la revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, rigettandolo. Ha precisato che la fattispecie richiede il concorso di due condizioni: la mancanza di precedenti figli e l’esistenza o sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo. Nel caso di specie, il testamento era stato redatto quando il de cuius aveva già tre figli noti, sicché la norma, di natura eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica, non poteva trovare applicazione, né in chiave volontaristica né oggettiva, difettando il presupposto dell’assenza assoluta di discendenti al momento della predisposizione dell’atto.
Quanto alla dedotta violazione del principio del contraddittorio per il rilievo officioso della coesistenza tra successione testamentaria e legittima, la Corte ha ritenuto il motivo infondato, difettando la prospettazione concreta delle ragioni difensive che la parte avrebbe potuto far valere, requisito richiesto dalla giurisprudenza per la nullità della sentenza cd. della terza via.
La Corte ha accolto, invece, i motivi riguardanti l’onere di allegazione nell’azione di riduzione e la qualificazione della partecipazione societaria. Ha rammentato che l’omessa allegazione di beni relitti o donazioni non preclude la decisione quando la loro esistenza emerga dagli atti di causa, dovendo il giudice procedere alla riunione fittizia. Ha valorizzato il principio per cui il legittimario totalmente pretermesso è dispensato dal precisare l’entità monetaria della lesione, essendo sufficiente l’indicazione dei beni relitti, e ha escluso che costituisca domanda nuova la richiesta di ricomprendere nel relictum beni oggetto di una donazione indiretta.
In accoglimento del quarto e quinto motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese, affinché proceda alla verifica della lesione alla luce dei principi enunciati, eventualmente avvalendosi di una consulenza tecnica d’ufficio, non avente carattere esplorativo in quanto finalizzata alla valutazione di beni già individuati.
Nota della Redazione
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