Ricorso per cassazione improcedibile se manca la relata di notifica (Cass. civ. Sez. I n. 22205 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione. Essa, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, fa sorgere l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notificazione. L’omissione di tale deposito non può essere recuperata mediante la successiva, ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. e rende il ricorso improcedibile. L’improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione di un buono postale fruttifero. La parte attrice, titolare del titolo, aveva convenuto in giudizio la società emittente deducendo di aver ricevuto, alla scadenza, una somma inferiore a quella spettante in base ai tassi riportati sul retro del buono, e ne aveva domandato la condanna al pagamento della differenza.
Il giudice di pace aveva accolto la domanda. La società ha proposto appello e il Tribunale lo ha respinto, richiamando l’arresto delle Sezioni Unite n. 13979 del 2007, secondo cui il vincolo contrattuale si forma sui dati risultanti dal testo del titolo, e ravvisando nella variazione unilaterale dei tassi una violazione degli obblighi contrattuali e del principio di affidamento. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 e degli artt. 4, 5 e 6 del d.m. 13 giugno 1986, oltre che dell’art. 1339 c.c., sostenendo che l’apposizione del timbro con le condizioni economiche non sarebbe dirimente, poiché il buono postale fruttifero è integrato dal decreto ministeriale applicabile.
La Corte non ha esaminato il merito di tale censura, perché il ricorso è risultato improcedibile. La ricorrente aveva dichiarato, col ricorso, che la sentenza impugnata le era stata notificata il 26 gennaio 2023, ma non aveva depositato la relata di notificazione, né il deposito era stato effettuato dalla parte controricorrente.
La Corte ha ricostruito la regola processuale: la dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve e impegna la parte a subire le conseguenze di quanto dichiarato. Ne deriva l’onere di depositare, nel termine dell’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione in caso di notificazione a mezzo PEC. Tale omissione non è recuperabile mediante la produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c., come affermato dalle Sezioni Unite n. 21349 del 2022.
L’improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda. La Corte ha precisato che non ricorrono le eccezioni a tale principio: la produzione della notifica da parte del controricorrente, il caso di legge che ricolleghi la decorrenza del termine a comunicazioni doverose della cancelleria di cui resti traccia nel fascicolo d’ufficio, e il perfezionamento della notificazione entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, secondo Cass. n. 27313 del 2024.
La Corte ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso e condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore del difensore della parte controricorrente, antistatario, con distrazione. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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