Notifica cartella relativamente irreperibile nulla senza affissione e raccomandata (Cass. civ. Sez. V n. 16093 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione della cartella di pagamento a soggetto relativamente irreperibile, il messo notificatore deve seguire integralmente la procedura di cui all’art. 140 c.p.c., con affissione dell’avviso di deposito alla porta della casa di abitazione, inoltro della raccomandata informativa ed effettiva ricezione della stessa; non è sufficiente la sola spedizione. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 opera anche per le notifiche eseguite anteriormente alla sentenza, purché la validità dell’atto sia ancora sub iudice, potendo il limite della retroattività essere opposto solo a fronte di rapporti esauriti in modo definitivo e irrevocabile.
Il Fatto
La contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina la cartella esattoriale emessa dall’agente della riscossione per tributi relativi all’anno d’imposta 2008, sostenendo di non averla mai ricevuta e di averne appreso l’esistenza solo dall’estratto di ruolo autonomamente acquisito. Il primo giudice accoglieva il ricorso e annullava l’atto, ravvisando la nullità della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. senza l’osservanza di tutte le formalità prescritte.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, confermava la decisione, rigettando l’appello dell’agente della riscossione. Quest’ultimo proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 6 della legge n. 212 del 2000 e delle norme speciali in materia di notifica degli atti tributari.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale, rigettandola sulla base della documentazione prodotta entro il termine dell’art. 372, comma 2, c.p.c., idonea a provare la fusione per incorporazione e i poteri del rappresentante. Quanto all’interesse ad agire della contribuente, il principio delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022 — che ha riconosciuto natura dinamica a tale condizione dell’azione, modellata dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 — non trova applicazione, poiché la statuizione sull’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo è coperta dal giudicato interno, non contestato con specifico motivo.
Nel merito, i due motivi sono esaminati congiuntamente. La Corte muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui, per l’irreperibilità relativa, richiamava le modalità di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 anziché quelle dell’art. 140 c.p.c. Il giudice delle leggi ravvisò irragionevole la diversità di disciplina tra avviso di accertamento e cartella, in contrasto con l’art. 3 Cost.
Accertata la situazione di irreperibilità relativa, il messo avrebbe dovuto perfezionare la procedura con tutti gli incombenti previsti dalla norma, inclusa l’affissione alla porta dell’abitazione e la ricezione della raccomandata. Non rileva che la notifica sia anteriore alla pronuncia di incostituzionalità: per la giurisprudenza consolidata, finché la validità dell’atto è sub iudice, il rapporto processuale non è esaurito e la valutazione di conformità va compiuta alla luce della norma modificata. L’efficacia retroattiva incontra il solo limite dei rapporti esauriti in modo definitivo, non essendo la notifica un rapporto autonomo ma un atto strumentale.
La Corte conferma quindi la decisione impugnata, correggendone la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., e rigetta il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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