Ricorso per cassazione inammissibile se assembla atti fotocopiati (Cass. civ. Sez. V n. 24742 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di documenti integralmente o per ampi brani riprodotti è inammissibile per violazione dei principi di chiarezza, sintesi e autosufficienza. L’enunciazione dei motivi deve essere espressa mediante un discorso linguistico organizzato in una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi; non può demandarsi all’interprete di ricercare gli elementi rilevanti all’interno dei documenti, ricostruendo una connessione logica non esplicitata dalla parte. La motivazione apparente, graficamente esistente ma inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione, integra error in procedendo e determina la nullità della sentenza; il rinvio per relationem è ammissibile solo se operato in modo da rendere possibile il controllo di logicità delle ragioni di adesione.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto tre avvisi di accertamento notificati a una società e ai suoi soci per II.DD., IVA e sanzioni relative all’anno di imposta 2009, con contestazione di sopravvenienze attive e di costi indeducibili. La Commissione tributaria provinciale aveva riunito i ricorsi e li aveva parzialmente accolti; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in appello, aveva caducato anche la ripresa per sopravvenienze attive, confermando nel resto la decisione di primo grado.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui i contribuenti hanno replicato con controricorso, illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi investono la statuizione sulla sopravvenienza attiva, sotto i paradigmi della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo. La Corte li esamina congiuntamente e li dichiara inammissibili sotto un duplice profilo.
Quanto alla tecnica di formulazione, i mezzi sono un confuso assemblaggio di precedenti atti fotocopiati. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. ordinanza n. 33353 del 30.11.2023; Cass. n. 26837/2020) secondo cui il ricorso redatto per giustapposizione di documenti riprodotti è inammissibile per violazione dei principi di chiarezza, sintesi e autosufficienza. L’atto può contenere documenti a supporto, ma non può demandarsi all’interprete di ricercare gli elementi rilevanti e di ricostruire connessioni logiche non esplicitate.
Nel merito, la questione della natura giuridica dell’atto di assunzione del debito è marginale: il giudice di merito ha accertato che il debito verso il terzo esisteva nel 2009 ed è stato estinto mediante giroconto nell’anno successivo, con esercizio di competenza diverso da quello contestato. La ricorrente non si confronta con tale accertamento e affida le censure a parti eterogenee del precedente materiale, rendendole incomprensibili e addossando alla Corte il compito, non spettante, di selezionare gli elementi rilevanti.
Il terzo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., è parzialmente fondato con riferimento ai costi indeducibili e alle relative sanzioni. La Corte ribadisce che la motivazione apparente determina nullità per error in procedendo quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione (Sez. U. n. 22232 del 03.11.2016; Sez. U. n. 8053 del 07.04.2014). La CTR ha respinto l’appello incidentale dell’Ufficio con formula apodittica, senza esporre le ragioni del rigetto né le ragioni dell’adesione alla pronuncia di primo grado.
È esclusa la riconducibilità della sentenza a un motivato richiamo per relationem, perché il rinvio non consente il controllo di logicità delle ragioni di adesione. La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per l’esame del profilo e di quelli assorbiti e per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.