Inammissibile il ricorso privo di chiara esposizione del fatto (Cass. civ. Sez. III n. 4515 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità di una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, quando il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità di avere chiara e completa cognizione dei fatti e dell’oggetto dell’impugnazione, senza ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la sentenza impugnata. Tuttavia, ove il ricorrente dedichi espressamente una parte del ricorso all’esposizione del fatto secondo lo schema dell’art. 366 cod. proc. civ., resta esclusa la possibilità di valutare se le carenze siano supplite dall’illustrazione dei motivi, in conformità al principio di autoresponsabilità. Il principio di autosufficienza del ricorso impone inoltre che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di cogliere il significato e la portata delle censure, senza accedere ad altre fonti ed atti del processo.

Il Fatto

La controversia ha origine dall’opposizione proposta da una società avverso un decreto ingiuntivo con cui il giudice aveva intimato il pagamento di una somma in favore del locatore, a titolo di importi asseritamente detratti in modo illegittimo dal canone dovuto nel periodo 2010-2014. La società deduceva che il contratto di locazione di un terreno destinato a stazione di servizio prevedeva che tutte le somme fossero comprensive di imposta e che il locatore, avendo emesso ricevuta anziché fattura e avendo poi dichiarato di non essere soggetto d’imposta, non potesse pretendere il canone comprensivo di IVA, spettandogli solo l’imponibile.

Il Tribunale rigettò l’opposizione, confermando il decreto. La Corte d’Appello rigettò il gravame. La società propose quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistito dal controricorrente con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva che il ricorso è inammissibile per inidoneità dell’esposizione del fatto, non rispettosa del principio secondo cui il requisito dell’esposizione sommaria è funzionale a garantire il contraddittorio e la piena cognizione dei fatti. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 11653 del 2006 e n. 2602 del 2003, secondo cui l’esposizione deve consentire di bene intendere il significato e la portata delle censure.

La Corte valorizza la circostanza che il ricorso presentava una sede espressamente dedicata all’esposizione del fatto: in tal caso, in conformità al principio della relatività dell’idoneità delle forme e a un ovvio principio di autoresponsabilità, resta esclusa la possibilità di valutare se le carenze siano supplite dall’illustrazione dei motivi, perché tale modo di proposizione sottende che il ricorrente intenda che il requisito debba desumersi unicamente da quella parte.

Il Collegio richiama poi l’orientamento secondo cui, per soddisfare l’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorso deve contenere una esposizione chiara ed esauriente dei fatti, dalla quale risultino le reciproche pretese, le eccezioni, le difese, lo svolgersi della vicenda processuale e le argomentazioni essenziali della sentenza impugnata. Il principio di autosufficienza impone che il ricorso contenga tutti gli elementi per la completa cognizione della controversia, senza dover accedere ad altre fonti o atti, compresa la sentenza stessa.

La Corte aggiunge che tutti i motivi violano anche l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non fornendo la localizzazione degli atti cui si riferiscono. Rileva inoltre che, se anche le ragioni di inammissibilità fossero superabili, sullo scrutinio dei motivi inciderebbe il giudicato formatosi tra le parti per effetto di una precedente ordinanza della stessa Corte che aveva scrutinato motivi identici relativi ad altro periodo del rapporto.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, con condanna della ricorrente e distrazione in favore del legale del controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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