Inammissibile il ricorso Carente di specificità sull’omesso esame di fatti decisivi (Cass. civ. Sez. I n. 28134 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca l’omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando non indichi in modo specifico gli atti processuali e i documenti sui quali si fonda e non ne illustri il contenuto rilevante, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., come riformulato dal d.lgs. n. 149/2022. Il principio di autosufficienza è compatibile con l’art. 6, par. 1, CEDU ove, secondo il criterio di proporzionalità, non trasmodi in eccessivo formalismo: l’onere è assolto quando l’indicazione dei documenti o degli atti avvenga riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali, con specifica segnalazione della loro presenza negli atti di merito. La riqualificazione della censura come violazione di legge non muta l’esito quando i motivi restano carenti sul piano della specificità.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato davanti alla Corte di cassazione il provvedimento con cui il Giudice di pace di Caltanissetta aveva convalidato il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri, adottato dal Questore dopo il decreto di espulsione del Prefetto, fondato sulla presenza illegale sul territorio nazionale.
Con tre motivi il ricorrente ha dedotto l’omesso esame di fatti che assumeva decisivi: l’esistenza di una vita privata e familiare in Italia, ostativa al rimpatrio ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 286/1998; il possesso di un passaporto in corso di validità, idoneo a escludere le esigenze cautelari legate all’identificazione; le precarie condizioni di salute. L’Amministrazione è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte tratta congiuntamente i motivi per connessione e li dichiara inammissibili sul piano della specificità. Osserva che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, sono in realtà incentrate sulla deduzione dell’omesso esame di fatti ritenuti decisivi dal ricorrente.
Il passaggio centrale riguarda il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. L’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, impone a pena di inammissibilità la specifica indicazione, per ciascun motivo, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, oltre all’illustrazione del loro contenuto rilevante.
La Corte chiarisce che tale prescrizione è compatibile con l’art. 6, par. 1, CEDU quando, in ossequio al criterio di proporzionalità, non degeneri in eccessivo formalismo. L’onere è pertanto rispettato ogni volta che l’indicazione degli atti o documenti avvenga alternativamente riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali, essendo sufficiente, ai fini del deposito ex art. 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., che il documento sia specificamente indicato nel ricorso e ne sia segnalata la presenza negli atti di merito. A sostegno richiama Cass. Sez. U. n. 8950 del 18/03/2022 e Cass. n. 12481 del 19/04/2022.
Nel caso esaminato, tutte le censure vertono sull’omesso esame di fatti che avrebbero potuto condurre a una valutazione ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente sostiene che tali temi sarebbero stati introdotti con una memoria depositata in udienza. La Corte rileva però che dal verbale di udienza davanti al Giudice di pace non è possibile evincere se, quando e in che termini le circostanze siano state sottoposte al giudice di merito. Inoltre, la memoria cui il ricorso fa cenno non risulta allegata al ricorso per cassazione e il suo contenuto non è stato trascritto né illustrato in modo puntuale, con richiamo a Cass. n. 342/2021.
Il ricorso è dunque inammissibile. Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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