Mandato al difensore del commissario liquidatore e poteri di rappresentanza (Cass. civ. Sez. II n. 28129 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione coatta amministrativa, al commissario liquidatore competono gli stessi poteri del curatore fallimentare, compreso quello di rappresentare l’impresa in giudizio nelle controversie correlate alla liquidazione. La disciplina dell’esercizio di tali poteri, dettata dagli artt. 200, 201 e 206 r.d. n. 267/1942, ha carattere esaustivo: l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza è richiesta solo per gli atti specificamente contemplati, tra i quali non rientrano né la decisione di proporre impugnazione né la conclusione del contratto di patrocinio con il difensore. Di conseguenza, il mandato conferito all’avvocato dal commissario liquidatore obbliga l’impresa in liquidazione e non può essere considerato inefficace in ragione del mancato rispetto di circolari o note ministeriali. La domanda di arricchimento senza causa, proposta per la prima volta in appello quando in primo grado sia stata avanzata azione contrattuale, è nuova e inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ., per diversità di causa petendi e petitum.
Il Fatto
Un avvocato ha chiesto il pagamento di un rilevante importo a titolo di corrispettivo per l’attività professionale svolta in favore di un consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa. L’incarico era stato conferito dal commissario liquidatore per la difesa del consorzio in un giudizio di appello avverso la sentenza che aveva respinto la proposta di concordato.
Il consorzio ha contestato la pretesa, sostenendo che gli incarichi erano stati conferiti senza potere e in assenza di delibera. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d’appello ha confermato, dichiarando l’inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa perché proposta per la prima volta in appello e ritenendo il mandato conferito senza il rispetto delle procedure richieste da circolari e note ministeriali. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente affrontato il regime di impugnazione, chiarendo che la forma adottata dal giudice di primo grado — nella specie il rito ordinario — assume rilievo ai fini del mezzo esperibile, con conseguente ammissibilità del ricorso.
Il primo motivo è stato rigettato. Secondo le Sezioni Unite n. 26128 del 2010 e Sezioni Unite n. 4712 del 1996, le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa sono eterodeterminate e diverse per causa petendi e petitum. La domanda di indebito arricchimento, proposta solo in appello, è quindi nuova e inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ.. Irrilevante è che il Tribunale avesse incidentalmente esaminato la questione, non trattandosi di mera qualificazione giuridica operabile d’ufficio.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte, richiamando il consolidato indirizzo di Cass. n. 2223 del 1993, confermato da Cass. n. 24908 del 2008 e Cass. n. 9453 del 2016, ha affermato che la disciplina dei poteri del commissario liquidatore è esaustiva: l’autorizzazione è dovuta solo per gli atti tipici richiamati dall’art. 206 r.d. n. 267/1942. Tra questi non figurano la proposizione dell’impugnazione né la conclusione del contratto di patrocinio con il difensore.
Quanto alla sostituzione dei difensori e all’incarico conferito al professionista, la Corte ha escluso che il contratto d’opera professionale potesse essere qualificato come atto di straordinaria amministrazione soggetto ad autorizzazione. In particolare, l’art. 214 r.d. n. 267/1942, nella formulazione ratione temporis vigente, richiedeva l’autorizzazione per proporre il concordato, ma non anche per impugnare la sentenza che lo avesse respinto.
La Corte ha infine ritenuto erroneo il richiamo, operato dalla sentenza impugnata, a circolari e note ministeriali: si tratta di atti amministrativi inidonei a derogare alla disciplina della legge fallimentare e rilevanti solo sul piano della valutazione della condotta del commissario liquidatore. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione; assorbito il terzo motivo, relativo al regolamento delle spese.
Nota della Redazione
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