Inammissibili i motivi riproduttivi già vagliati nel merito (Cass. pen. Sez. VII n. 3675 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che riproduca profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza muovere alcuna critica alle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. Il sindacato di legittimità sulla motivazione ha un orizzonte circoscritto e si limita a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, restando estranea la valutazione nel merito delle risultanze. È parimenti inammissibile il motivo che introduce in cassazione un profilo non devoluto con il gravame di merito, non potendo la generica prospettazione contenuta nelle ragioni di appello essere recuperata attraverso la specifica illustrazione offerta solo con il ricorso.
Il Fatto
Due ricorrenti impugnano la sentenza con cui la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la loro condanna per il delitto aggravato di furto. La difesa censura la decisione di merito sotto tre profili: il mancato riconoscimento del reato nella forma tentata, la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e la sussistenza delle circostanze aggravanti contestate.
La questione approda alla Corte per la dedotta violazione dell’art. 624 cod. pen. e per i vizi di motivazione prospettati in relazione agli artt. 625 e 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo con la quale i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 624 cod. pen. per il mancato riconoscimento della forma tentata. Il motivo è dichiarato non deducibile, perché riproduce profili di censura già vagliati dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica. La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto il reato consumato, in virtù del fatto che all’arrivo degli operanti il bene trafugato era già passato sotto il dominio esclusivo degli agenti.
Sul secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, la Corte richiama la regola dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Il vizio censurabile è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo ha un orizzonte circoscritto, dovendosi limitare a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 47289 del 24.09.2003.
Nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi denunciati: il motivo è pertanto manifestamente infondato.
Quanto al terzo motivo, riguardante la sussistenza delle ritenute circostanze aggravanti, la Corte lo dichiara manifestamente infondato in relazione alla contestata aggravante dell’art. 625, n. 2, cod. pen., e non deducibile per la parte relativa all’aggravante dell’art. 625, n. 7, cod. pen. Quest’ultimo profilo non era stato devoluto con il gravame di merito: la generica prospettazione contenuta nelle ragioni di appello non può essere recuperata attraverso la specifica illustrazione offerta solo con il ricorso in cassazione.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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