Ricorso inammissibile per aspecificità e motivazione solo apparente (Cass. civ. Sez. II n. 21646 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci la violazione dei canoni di ermeneutica negoziale è inammissibile quando si limiti a contrapporre al ragionamento del giudice di merito una difforme interpretazione, senza indicare con puntualità il canone asseritamente violato e la sua correlazione con il materiale probatorio acquisito. È parimenti inammissibile il motivo che non riproduca gli atti su cui si fonda, per difetto di autosufficienza. La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Il giudice del merito può porre le spese a carico della parte soccombente senza incorrere in alcun vizio, con l’unico limite della parte totalmente vittoriosa.

Il Fatto

Un complesso residenziale costiero è al centro di una controversia sulla titolarità di una scalinata e sulla sussistenza di una servitù di passaggio che la collega al mare. Alcuni condomini citano in giudizio la proprietaria di un fondo prospiciente, chiedendo l’accertamento del diritto di passaggio costituito per contratto da un dante causa; una terza intervenuta aderisce alla loro posizione e rivendica in proprio la proprietà del manufatto.

Il Tribunale rigetta le domande. In appello la Corte territoriale, riunite le impugnazioni, accoglie quella di uno degli attori, dichiarandolo titolare della servitù, e rigetta quella dell’intervenuta, regolando le spese a carico di quest’ultima per entrambi i gradi. La soccombente propone ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte stigmatizza anzitutto il contenuto dell’istanza con cui la ricorrente ha chiesto la decisione: essa non si è limitata a sollecitare la trattazione, ma si è diffusa in apprezzamenti giuridici, come se si trattasse di una integrazione del ricorso o di una memoria atipica anticipata rispetto alla fissazione della causa. Di tale contenuto la Corte dichiara di non dover tenere conto, richiamando Sez. 2 n. 8303 del 2024.

I primi tre motivi non superano lo scrutinio di ammissibilità per una pluralità di ragioni concorrenti. Anzitutto la critica pecca di aspecificità per difetto di autosufficienza: l’atto del 1977 evocato a sostegno della censura non è stato riprodotto né puntualmente allegato, sicché la Corte non è in grado di apprezzarlo.

Sul piano generale la Corte ribadisce che la denuncia di violazione di legge non comporta lo scrutinio della questione astrattamente prospettata, ma esige che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito ne giustifichi la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente, richiamando Sezioni Unite n. 25573 del 2020.

Quanto alla motivazione, la Corte ricostruisce il perimetro del sindacato di legittimità: la giustificazione motivazionale appartiene al giudice del merito, salvo che risulti meramente apparente. L’apparenza ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito. La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, va letta come riduzione al minimo costituzionale del sindacato, con la conseguenza che è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa ogni rilevanza del difetto di sufficienza, secondo Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Nel caso in esame il costrutto motivazionale è ripercorribile e si colloca ben al di sopra di tale soglia, mentre le osservazioni della ricorrente si traducono nella pretesa di una rivalutazione di merito.

L’omesso esame di risultanze istruttorie non rientra poi nel paradigma dell’art. 360 cod. proc. civ. e costituisce un inammissibile novum, dovendo le censure individuare con chiarezza i vizi tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa, come affermato da Sezioni Unite n. 32415 del 2021. Infine, sull’interpretazione del contratto, la Corte ricorda che l’opera dell’interprete è tipico accertamento in fatto riservato al giudice del merito, censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica posti dagli artt. 1362 ss. cod. civ., con la puntuale indicazione delle norme violate e delle modalità del loro travisamento.

Il quarto motivo è manifestamente infondato: l’unico limite al riparto delle spese è costituito dal divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa, e il decisum di primo grado è rimasto immutato, avendo la Corte territoriale modificato solo la motivazione. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna della ricorrente, in solido con i controricorrenti che ne hanno sostenuto la tesi, alle spese di legittimità e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento di ulteriori somme in favore della controparte e della cassa delle ammende, con l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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