Autovelox non tarato: la prova del corretto funzionamento grava sull’amministrazione (Cass. civ. Sez. II n. 12314 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione per violazione dei limiti di velocità, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, cod. strada, tutte le apparecchiature di misurazione devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Di fronte a contestazioni specifiche sull’affidabilità dello strumento, spetta all’amministrazione fornire la prova positiva dell’iniziale omologazione e della successiva taratura periodica, producendo le relative certificazioni. Non può fondarsi la prova del corretto funzionamento sulla sola attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, privo di fede privilegiata. Ove la taratura risulti omessa o non periodica, la sanzione è illegittima e il giudice dell’opposizione non può addossare all’opponente la prova del malfunzionamento.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso numerose ordinanze-ingiunzione emesse dal Prefetto per violazioni del limite di velocità accertate dalla polizia locale. Il giudizio di primo grado si era concluso con la declaratoria di carenza di legittimazione passiva del Comune; in appello, il Tribunale aveva invece riconosciuto la legittimazione del Comune quale delegato dell’amministrazione procedente.
Nel merito, l’appello era stato rigettato: il Tribunale riteneva infondate le censure sulla motivazione dell’ordinanza-ingiunzione e sul malfunzionamento dell’autovelox, ponendo a carico dell’opponente l’onere di provarne il cattivo funzionamento. Il ricorrente ha impugnato la decisione in Cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo alla legittimazione passiva, è stato ritenuto infondato. La Corte ha ricostruito il quadro normativo applicabile ratione temporis: ai sensi dell’art. 204-bis, comma 4-bis, cod. strada, la legittimazione spetta al Prefetto quando le violazioni sono accertate dagli agenti dello Stato, mentre spetta a regioni, province e comuni quando l’accertamento proviene dai loro funzionari o quando i proventi sono ad essi devoluti. Il Comune di Santa Marinella, delegato dal Prefetto, era quindi correttamente costituito, essendo irrilevante che l’amministrazione si avvalga di un funzionario municipale per stare in giudizio, secondo il consolidato orientamento di legittimità.
Il secondo motivo è parimenti infondato. I vizi di motivazione dell’ordinanza-ingiunzione non ne comportano la nullità, poiché il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto ma il rapporto, con piena cognizione del giudice, chiamato a valutare le deduzioni difensive con pienezza di poteri, in applicazione del principio delle Sezioni Unite n. 1786 del 2010.
Il nucleo della decisione si concentra sui motivi terzo e quarto, accolti. La Corte richiama la costante giurisprudenza formatasi dopo la sentenza della Corte cost. n. 113 del 2015: tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. In caso di contestazione sull’affidabilità dell’apparecchio, spetta all’amministrazione provare l’omologazione iniziale e la taratura periodica, non potendosi ricavare tale prova dalla mera attestazione del verbale, privo di fede privilegiata. Il superamento del collaudo non supplisce alla taratura, avendo finalità diverse.
La sentenza impugnata, di fronte alle allegazioni difensive sul malfunzionamento, aveva invece onerato l’opponente di provare il difetto dello strumento, senza verificare né l’installazione né la funzionalità dell’apparecchio e senza accertare se il certificato di taratura si riferisse all’anno antecedente alle violazioni. Per queste ragioni la Corte ha cassato la decisione con rinvio al giudice di merito, anche per le spese.
Nota della Redazione
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