Ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza nella critica alla CTU (Cass. civ. Sez. I n. 16540 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri la sentenza di merito per avere il giudice disapplicato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio è inammissibile per difetto di autosufficienza quando non riproduca i passaggi decisivi dell’elaborato peritale che consentano alla Corte di valutare ex actis, prima ancora della loro decisività, la veridicità dei rilievi denunciati. È pur vero che il giudice di merito, quando intenda discostarsi dalle conclusioni del consulente, deve adeguatamente motivare le proprie valutazioni. Tuttavia la censura, per essere scrutinabile, deve rendere comprensibile lo svolgimento del ragionamento peritale, non limitarsi a estrapolarne dati isolati.

Il Fatto

La banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società e di alcuni soggetti per un saldo debitorio di oltre trentaduemila euro. Gli intimati si erano opposti e la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in parziale accoglimento del gravame, aveva revocato il decreto e rideterminato il dovuto in una somma capitale sensibilmente inferiore, recependo le determinazioni del CTU.

La banca ha impugnato la sentenza per cassazione con tre mezzi, dolendosi in sintesi che il giudice di appello, dopo aver dichiarato di condividere le risultanze peritali — che avevano rideterminato il dovuto in misura superiore — le avesse poi disapplicate senza motivazione adeguata, incorrendo in travisamento. Gli intimati non hanno resistito.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, stante l’unitarietà della censura, e li dichiara comunimente inammissibili per difetto di autosufficienza. Il percorso argomentativo muove da un’apertura parziale alla tesi della ricorrente: si conviene che il decidente, in più momenti, abbia inteso effettivamente condividere le risultanze della CTU ignorata dal primo giudice, così che i rilievi avanzati, in astratto, andrebbero giudicati fondati.

Il Collegio richiama la convinzione corrente secondo cui il giudice di merito, quando intenda discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, deve adeguatamente motivare le proprie valutazioni e i propri apprezzamenti.

Il punto decisivo, tuttavia, è di ordine processuale. L’illustrazione del motivo risulta priva di autosufficienza: pur riportando a più riprese dati estrapolati dall’elaborato peritale, il ricorso non ne offre un’esposizione idonea a renderne comprensibile lo svolgimento. In particolare, omette di riprodurre o ritrascrivere i singoli e decisivi passaggi del complessivo ragionamento peritale, quelli cioè che da soli avrebbero consentito alla Corte di valutare ex actis — prima ancora della loro decisività — la veridicità dei rilievi denunciati.

La conseguenza è la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla è disposto sulle spese, in difetto di costituzione avversaria. Sussistono poi i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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