Retribuzione adeguata del socio di cooperativa e contratto collettivo parametro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32118 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di retribuzione del socio lavoratore di cooperativa, l’art. 3, comma 1, legge n. 142/2001 individua il contratto collettivo del settore o della categoria affine quale parametro esterno di commisurazione della retribuzione adeguata, senza riconoscere allo stesso efficacia erga omnes. Il contratto collettivo di diritto comune è vincolante solo per gli iscritti alle associazioni stipulanti e per chi vi abbia aderito; l’applicazione di un contratto “innaturale” non esonera il giudice dalla verifica dell’art. 36 Cost. Sul piano processuale, la domanda con cui il lavoratore rivendica il trattamento di un contratto collettivo diverso contiene implicitamente la richiesta di adeguamento ex art. 36 Cost. Spetta al giudice, e non al lavoratore, procedere alla comparazione tra il trattamento riservato dal contratto applicato e quello garantito dal contratto proprio della categoria economica del datore.
Il Fatto
Il lavoratore, socio di una cooperativa che svolgeva attività di appendimento di polli e tacchini presso uno stabilimento della committente, ha agito per ottenere le differenze retributive fondate sull’applicazione del c.c.n.l. cooperative alimentari, in luogo del c.c.n.l. trasporto merci e logistica applicato dalla datrice di lavoro.
La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto legittima l’applicazione del c.c.n.l. TML, ha dichiarato nulle solo due clausole dell’accordo aziendale del 28.1.2014, ha validato l’accordo del 9.9.2015 e ha respinto le domande economiche, sul rilievo che il lavoratore non aveva allegato né provato l’inadeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio volontaristico affermato dalle Sezioni unite n. 2665 del 1997: il primo comma dell’art. 2070 cod. civ. non opera per la contrattazione collettiva di diritto comune, che vincola solo gli aderenti. Il lavoratore non può quindi pretendere l’applicazione di un contratto diverso, ma può invocarlo come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost.
Il punto decisivo è processuale. La domanda del lavoratore, diretta a ottenere il trattamento previsto dal contratto della categoria oggetto dell’appalto, contiene implicitamente la richiesta di adeguamento costituzionale. Rileva l’art. 3, comma 1, legge n. 142/2001, che impone alla cooperativa un trattamento economico complessivo proporzionato e comunque non inferiore ai minimi della contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine: norma che non attribuisce efficacia erga omnes al contratto, ma lo assume a parametro esterno, come già chiarito da Corte cost. n. 51 del 2015.
Su questa base la Corte censura la sentenza d’appello per aver addossato al lavoratore l’onere della comparazione tra i due trattamenti economici. Gli oneri assertivi e probatori riguardano i fatti, non i giudizi di conformità alle norme: spetta al giudice, tenuto ad applicare la norma inderogabile, procedere d’ufficio al raffronto, alla luce di Cass. n. 27711 del 2023. Sul riparto probatorio, il lavoratore prova quantità e qualità del lavoro svolto, il datore l’entità delle retribuzioni corrisposte.
La Corte esamina poi l’ambito dei due contratti collettivi. Il c.c.n.l. TML comprende spedizione, autotrasporto, servizi logistici e movimentazione di merci; il c.c.n.l. cooperative alimentari regola la trasformazione e lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici. L’appendimento, secondo la definizione del Regolamento CE n. 1099/2009, è operazione correlata alla macellazione e non mera movimentazione: la sua riconduzione al settore logistico integra un errore interpretativo, sindacabile ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La comparazione tra i trattamenti minimi è stata del tutto omessa.
Infine, sui motivi in materia di prescrizione, la Corte ribadisce che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del socio di cooperativa, dopo la legge n. 92/2012, non è assistito da un regime di stabilità: per i diritti non ancora prescritti, il termine decorre dalla cessazione del rapporto, ai sensi degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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