Ricorso incidentale tardivo inefficace se il ricorso principale è inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3528 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, cod. proc. civ., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile. Non rileva, in senso contrario, che il ricorso incidentale sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371, comma 2, cod. proc. civ.. La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale non comporta l’esame dell’impugnazione incidentale: la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, con applicazione del principio di causalità. Il potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, se adeguatamente motivato nel processo logico e valutativo seguito, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Un medico pediatra di libera scelta ha convenuto in giudizio l’azienda sanitaria per ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato conferimento di incarichi di sostituzione nell’ambito della continuità assistenziale per gli anni dal 1996 al 2001. Il Tribunale ha accolto in parte la domanda; la Corte d’appello ha poi accolto in parte l’appello principale e rigettato quello incidentale dell’azienda.
Il medico ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sulla quantificazione del danno e sulla decorrenza degli accessori. L’azienda sanitaria ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, anch’esso articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi del ricorso principale sono dichiarati inammissibili. La Corte rileva anzitutto che il risarcimento è stato liquidato in via equitativa, come esposto dal giudice d’appello. Secondo costante giurisprudenza, l’esercizio concreto del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione renda adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (Cass., Sez. 3, n. 24070 del 13 ottobre 2017).
Nel caso di specie la corte territoriale ha esposto con completezza detto processo, con la conseguenza che la sua valutazione non è più censurabile in cassazione. Il giudice d’appello ha dato rilievo all’elenco dei colleghi che avevano ottenuto incarichi di sostituzione pur possedendo un punteggio inferiore in graduatoria e ha ritenuto che il ricorrente non avrebbe avuto diritto a un numero di incarichi superiore a quello riconosciuto in primo grado.
Si tratta di un accertamento di merito fondato su uno specifico apprezzamento della documentazione e su una motivata interpretazione degli atti di parte, non riesaminabile in sede di legittimità. Priva di pregio è la deduzione sul carattere esemplificativo dell’elenco, prospettandosi un’inammissibile richiesta di rivalutazione. Quanto alla censura sugli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., il ricorrente si è limitato a criticare la valutazione del materiale istruttorio, mentre tale violazione può essere dedotta solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, disposte d’ufficio fuori dei limiti legali, o abbia disatteso prove legali (Cass., Sez. 1, n. 6774 del 1° marzo 2022).
Inammissibile è anche la contestazione sulla decorrenza degli accessori, avendo la Corte d’appello scrutinato la questione ritenendo che occorresse tener conto dei singoli incarichi di sostituzione. Passando al ricorso incidentale, la Corte afferma che il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini degli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, cod. proc. civ., è inefficace se il ricorso principale è inammissibile, senza che rilevi il rispetto dell’art. 371, comma 2, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, n. 17707 del 22 giugno 2021).
Poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata il 9 giugno 2017 e il ricorso incidentale è stato notificato il 26 giugno 2018, esso è inefficace. Le spese sono poste a carico del ricorrente principale ex art. 91 cod. proc. civ., in applicazione del principio per cui, in caso di inammissibilità del ricorso principale, la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale (Cass., Sez. 3, n. 33733 del 4 dicembre 2023). Sussistono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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