Licenziamento disciplinare, travisamento della prova e prova orale generica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19378 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista sul fatto probatorio in sé e non di verifica logica della sua riconducibilità al fatto, trova il suo rimedio nella revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.; se invece il fatto probatorio è stato punto controverso e oggetto di pronuncia, il vizio va fatto valere con i motivi di cui all’art. 360, nn. 4 o 5, cod. proc. civ.. Il giudizio sull’idoneità della specificazione dei capitoli di prova e dell’interrogatorio formale costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione se correttamente motivato, perché la verifica della specificità va condotta non solo sulla letterale formulazione dei capitoli, ma in relazione agli altri atti di causa e alle deduzioni delle parti.
Il Fatto
La lavoratrice impugna il licenziamento disciplinare per giusta causa intimatole da una società pubblica che gestisce misure agevolative. La contestazione le addebita di aver sistematicamente fornito a un consulente esterno informazioni d’ufficio riservate, suggerendo strategie per accedere alle incentivazioni, e di aver intrattenuto con lui contatti reiterati, così ledendo irrimediabilmente la fiducia datoriale. I fatti relativi a controprestazioni economiche ricevute o promesse sono ritenuti non dimostrati.
Nella fase sommaria e in opposizione il ricorso è respinto; la Corte d’appello rigetta il reclamo. La lavoratrice propone ricorso per cassazione con sette motivi, lamentando, tra l’altro, l’errata valutazione di una mail aziendale, la ritenuta smentita di una prassi aziendale, l’omessa ammissione di interrogatorio formale e prova testimoniale e l’errata valutazione probatoria sulla giustificatezza del recesso. La società resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte rileva che la ricorrente evoca un errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova. Richiamando le Sezioni Unite n. 5792 del 2024, il Collegio osserva che, nella specie, non si deduce un travisamento che rifletta la lettura prospettata da una parte, ma si muove una critica nel merito all’accertamento fattuale, inammissibile in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, il passo censurato è un rilievo svolto ad abundantiam in chiave di prova di resistenza: la Corte di merito ha ipotizzato una prassi aziendale senza accertarla, definendola espressamente come eventuale. La ricorrente invoca l’art. 1340 cod. civ. sulle clausole d’uso, ma si riferisce a una mera prassi, senza dimostrare che fosse assurta a uso aziendale quale reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai lavoratori.
Il terzo, il quarto e il sesto motivo sono inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza. La Corte territoriale non ha dichiarato inammissibile alcun motivo di reclamo, ma ha rilevato la genericità di singole argomentazioni rispetto al ragionamento del giudice dell’opposizione. La ricorrente omette di trascrivere i passi del proprio atto di reclamo idonei a dimostrare la fondatezza dei rilievi. Analoga sorte tocca al settimo motivo, con il quale si impugna quasi l’intera motivazione e si formula una critica all’apprezzamento probatorio non consentita in cassazione.
Infine è infondato il quinto motivo. La Corte ribadisce che valutare se i capitoli di prova siano specifici è apprezzamento di merito, sindacabile solo se la motivazione è incongrua. La specificazione dei fatti è soddisfatta quando questi, pur non precisati in ogni dettaglio, siano esposti nei loro elementi essenziali, così da consentire al giudice il controllo di pertinenza e alla controparte la prova contraria. Nel caso concreto la Corte d’appello ha confermato i rilievi di genericità del primo giudice, non indicando la reclamante quali fossero i fatti specifici oggetto dei capitoli.
La Corte esclude poi ogni rilievo alla sopravvenuta assoluzione penale in primo grado. Il giudice del lavoro valuta la condotta e il materiale probatorio in modo autonomo rispetto al giudice penale e può ricostruire i fatti materiali con piena cognizione. Le intercettazioni possono essere valutate anche senza il vaglio del dibattimento, perché la parte può sempre contestarle nel giudizio civile. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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