Inammissibile ricorso avverso patteggiamento che deduca mancato proscioglimento ex art 129 cpp (Cass. pen. Sez. VII n. 41095 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, limita l’impugnabilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. Parimenti inammissibile è il motivo che non prospetti alcun profilo di illegalità della confisca. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Torino ha applicato la pena su richiesta delle parti per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Con un primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., sostenendo che la sostanza detenuta era compatibile con la destinazione all’uso personale e che, dunque, il giudice avrebbe dovuto pronunciare il proscioglimento. Con un secondo motivo ha censurato la confisca del materiale in sequestro, segnatamente dei bilancini.

La questione approda alla Suprema Corte per la verifica della deducibilità, nel giudizio di legittimità, dei vizi relativi alla sentenza di patteggiamento.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che il ricorso poteva essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione da dichiarare inammissibile perché proposta per motivi non consentiti dalla legge. Il riferimento normativo è l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito che, ai sensi della disposizione richiamata, introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con cui si deduca l’omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La norma, infatti, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in essa tassativamente indicate.

Il Collegio ha richiamato, da ultimo, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, a conferma del consolidato orientamento.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto parimenti inammissibile, non prospettando alcun profilo di illegalità della confisca.

All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il principio affermato da Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *