Ricorso straordinario avverso decreto di rigetto del reclamo: natura ordinatoria e inammissibilità (Cass. civ. Sez. I n. 3604 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il tribunale fallimentare respinge il reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il provvedimento autorizzativo del giudice delegato ha natura meramente ordinatoria e, di regola, priva di valenza decisoria. Avverso di esso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è inammissibile, poiché l’impugnabilità straordinaria presuppone che il provvedimento sia non solo definitivo, ma anche idoneo a incidere su situazioni di diritto sostanziale con la stessa autorità del giudicato. La mera previsione dell’onere di restituzione delle spese anticipate dal curatore, in quanto non preclude l’opposizione nelle sedi opportune, non conferisce al decreto carattere decisorio. Nella specie, il decreto si limita a respingere il reclamo avverso l’autorizzazione a trascrivere l’effetto traslativo derivante da sentenza ex art. 2932 cod. civ. e l’avveramento di condizione sospensiva, nonché a declinare la sede propria delle pretese restitutorie dei reclamanti.

Il Fatto

Il Tribunale di Varese, con decreto dell’11.6.2021, ha respinto il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto da due promissari acquirenti di un immobile di una società poi dichiarata fallita. I reclamanti contestavano il provvedimento con cui il giudice delegato aveva autorizzato il curatore a trascrivere nei registri immobiliari la sentenza di appello che, in accoglimento della domanda ex art. 2932 cod. civ., aveva trasferito loro il bene, subordinando l’effetto traslativo al pagamento del residuo prezzo, nonché ad annotare l’avveramento della condizione sospensiva, avendo ricevuto il bonifico del saldo.

Il tribunale ha ritenuto che le doglianze relative a pretesi inadempimenti degli organi della procedura esulassero dal perimetro del provvedimento autorizzativo e andassero fatte valere con il procedimento di ammissione dei crediti. I reclamanti hanno proposto ricorso per cassazione, assistito da due motivi; il fallimento ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio consolidato secondo cui il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è ammissibile solo se il provvedimento impugnato presenti natura non solo definitiva — cioè non altrimenti impugnabile — ma anche decisoria, incidendo su situazioni di diritto sostanziale con la stessa efficacia del giudicato. Il vaglio di ammissibilità precede logicamente l’esame dei motivi.

Applicando tale regola, il ricorso è dichiarato inammissibile. Il provvedimento impugnato si è limitato a respingere il reclamo avverso il decreto autorizzativo del giudice delegato, che consentiva la trascrizione del trasferimento di proprietà conseguente al passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 cod. civ. e l’annotazione dell’avveramento della condizione sospensiva.

Si tratta di atto di natura meramente ordinatoria, privo di valenza decisoria. Nemmeno la parte in cui il curatore è invitato a ripetere le spese anticipate attribuisce carattere decisorio, poiché non preclude ai reclamanti di opporsi, nelle sedi opportune, all’eventuale richiesta avanzata dall’organo della procedura. La Corte definisce peraltro non chiara l’esposizione dei fatti contenuta in ricorso quanto alla riconducibilità di tale statuizione all’oggetto del reclamo.

La valenza decisoria è esclusa anche là dove il decreto ha correttamente rilevato che le questioni sugli eccepiti inadempimenti del curatore, involgendo pretesi diritti soggettivi dei reclamanti verso la procedura, esulavano dall’ambito del reclamo e dovevano essere fatte valere secondo il procedimento richiesto per l’ammissione dei crediti allo stato passivo. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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