Rimborso spese legali al dirigente: conflitto di interessi esclude la copertura (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31608 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del dirigente pubblico al rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale a proprio carico presuppone l’insussistenza, da valutarsi ex ante, di un genetico ed originario conflitto di interessi con l’ente di appartenenza. Tale conflitto permane anche in caso di successiva assoluzione o proscioglimento del dipendente. La garanzia contrattuale opera solo se la condotta oggetto di addebito penale è inerente all’attività funzionale del dipendente e all’adempimento dei compiti di ufficio. In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione della violazione della contrattazione collettiva, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, senza contestare specificamente la ratio decidendi della pronuncia impugnata.

Il Fatto

Un architetto, già dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia di un comune, chiedeva il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale a suo carico. In primo grado otteneva un riconoscimento parziale; la Corte d’appello di Bologna, accogliendo l’appello principale dell’ente, rigettava integralmente la domanda e respingeva l’appello incidentale del dipendente.

Secondo la Corte territoriale il CCNL del 27 febbraio 1997 subordina il rimborso all’insussistenza del conflitto di interessi, conflitto ravvisabile nella specie in base ai fatti oggetto del procedimento penale, conclusosi con assoluzione e proscioglimento con formule diverse. Il dirigente ricorreva per cassazione con due motivi, cui l’ente opponeva controricorso; entrambe le parti depositavano memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 7 del CCNL del 27 febbraio 1997 e l’omesso esame di un fatto decisivo: il dipendente assumeva di aver diritto al rimborso per effetto della copertura assicurativa, ritualmente attivata, senza che l’ente avesse provato il mancato intervento dell’assicurazione. La Corte ha dichiarato la censura inammissibile, perché dietro lo schema della violazione di legge opponeva una ricostruzione dei fatti divergente da quella dei giudici di merito, come affermato da Cass. Sez. U n. 34476 del 2019, senza contestare la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo Cass. Sez. 6-3 n. 19989 del 2017.

La Corte territoriale aveva infatti ritenuto che l’assenza di conflitto di interessi costituisse requisito prioritario per la presa in carico delle spese di difesa del dipendente, posto che la norma mira a consentire all’ente la tutela dei propri diritti e della propria immagine. L’art. 7 ricollega la copertura assicurativa ai danni causati a terzi in conseguenza di fatti e atti connessi all’espletamento del servizio o all’adempimento di obblighi di ufficio.

Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 12 del CCNL area dirigenza comparto regioni e autonomie locali, contestando la ravvisata sussistenza del conflitto di interessi e richiamando la diversa determinazione assunta dall’ente verso il concorrente nel reato, cui era stato rimborsato metà delle spese. Anche questa censura è inammissibile, perché volta a infirmare la valutazione delle risultanze processuali sulla configurabilità del conflitto, riservata al giudice di merito.

La sentenza impugnata ripercorreva l’oggetto e l’esito del procedimento penale per giungere a ravvisare un evidente conflitto di interessi con il comune, deputato alla gestione e tutela del territorio: la condotta oggetto degli addebiti non risultava inerente all’attività funzionale del dipendente, ponendosi anzi in violazione degli obblighi di ufficio. La valutazione, insindacabile nel suo accertamento fattuale, è conforme all’indirizzo di Cass. Sez. L n. 18256 del 2018, secondo cui presupposto della garanzia è l’insussistenza, da valutarsi ex ante, di un conflitto di interessi che permane anche in caso di successiva assoluzione.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite e con l’attestazione, ai fini di Cass. Sez. U n. 4315 del 2020, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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