L’equiparato ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979 non ha diritto alla retribuzione di posizione minima unificata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9545 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di perequazione c.d. “De Maria” di cui all’art. 31 d.P.R. n. 761/1979, in caso di equiparazione tra il livello del dipendente universitario e il livello dirigenziale del personale ospedaliero, deve essere determinata senza includere automaticamente la retribuzione di posizione, anche nella sua componente fissa. Detta retribuzione, essendo strettamente connessa allo svolgimento della funzione e all’attribuzione della connessa responsabilità, può essere riconosciuta solo se collegata all’effettivo conferimento del relativo incarico. La clausola interpretativa ARAN/Organizzazioni Sindacali del 12 gennaio 2021, che riconosce la retribuzione di posizione minima unificata al dirigente privo di incarico a carico del pertinente fondo contrattuale, non si applica al dipendente dell’Università soltanto strutturato nel Servizio sanitario nazionale, il quale non riveste la qualifica dirigenziale del SSN; le relative risorse, ex art. 31, comma 2, d.P.R. n. 761/1979, sono onerate dai fondi assegnati alle Regioni ai sensi dell’art. 51 legge n. 833/1978 e versati alle Università.
Il Fatto
Un dipendente dell’Università degli Studi di Messina, inquadrato nella categoria D, posizione economica D3, con qualifica di funzionario amministrativo universitario, aveva ottenuto, in virtù di una sentenza del C.G.A.R.S., l’equiparazione ai fini retributivi all’ex nono livello ospedaliero, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 761/1979. Sulla base di tale equiparazione, il lavoratore aveva agito in giudizio contro l’Università e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico per ottenere il pagamento della voce “retribuzione di posizione fissa e variabile”, spettante ai dirigenti, e della sua successiva trasformazione in “retribuzione minima unificata”. Il Tribunale aveva accolto la domanda per un periodo limitato, ma la Corte d’Appello di Messina, adita dalle parti, aveva riformato la decisione, rigettando le pretese del dipendente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 761/1979 e della contrattazione collettiva della dirigenza dell’area III. Il ricorrente sosteneva che la retribuzione di posizione minima unificata, essendo parte del trattamento fondamentale, dovesse essergli corrisposta a prescindere dallo svolgimento di un incarico dirigenziale. La Suprema Corte, richiamando un orientamento ormai consolidato (Cass. n. 5056/2024, n. 4982/2018, n. 28295/2022, n. 18967/2024, n. 16817/2025), ha ribadito che l’indennità di perequazione non può includere automaticamente la retribuzione di posizione, che resta ancorata all’effettivo conferimento dell’incarico.
La Corte ha quindi valorizzato la specificità della posizione del dipendente universitario, escludendo che la clausola interpretativa ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 2021 potesse giovargli. Tale clausola, infatti, si riferisce ai dirigenti sanitari del SSN, la cui retribuzione è finanziata dal pertinente fondo del contratto collettivo nazionale, mentre la posizione in esame è di un dipendente dell’Università solo “strutturato” nel SSN e privo della qualifica dirigenziale. La Corte ha inoltre richiamato la specifica destinazione delle risorse di cui all’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 761/1979, assegnate alle Regioni e poi versate alle Università.
Il quarto motivo, relativo a un preteso vizio di motivazione, è stato giudicato infondato. La Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., ravvisabile solo in caso di motivazione mancante, apparente o con contrasto irriducibile. La sentenza impugnata, al contrario, ha esposto un percorso argomentativo chiaro, sufficiente a superare il vaglio di legittimità.
Il quinto motivo di ricorso, concernente la regolamentazione delle spese, è stato dichiarato inammissibile, in quanto configurava un “non motivo”, condizionato all’accoglimento delle altre doglianze. Il sesto motivo, relativo al raddoppio del contributo unificato, è stato infine ritenuto infondato: la Corte ha precisato che l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 discende oggettivamente dal rigetto integrale dell’impugnazione, non dalla soccombenza sulle spese.
Nota della Redazione
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