Rinnovazione istruttoria in appello e omicidio volontario aggravato (Cass. pen. Sez. I n. 25443 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata adozione, nel giudizio di appello, di un provvedimento immediato sull’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale non integra nullità per violazione del diritto di difesa, quando la relativa decisione sia corretta nel diritto e coerente nella logica e la difesa abbia potuto illustrare le proprie ragioni nella discussione. L’istanza di rinnovazione ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. resta rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che dispone l’incombente solo se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti. La perizia costituisce mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti, sicché la sua omessa disposizione non è deducibile come motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Il concetto di prova nuova di cui all’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. non ricomprende le istanze di riassunzione di prove già acquisite o di assunzione di prove non introdotte per scelta difensiva.

Il Fatto

Il ricorrente, imputato del delitto di omicidio volontario aggravato commesso in danno della madre, in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti in famiglia e profittando di circostanze di persona atte ad ostacolare la privata difesa, era stato condannato in primo grado dalla Corte di assise, con riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni ventuno di reclusione. La Corte di assise di appello aveva confermato la pronuncia, disattendendo le istanze di rinnovazione istruttoria e la doglianza sull’elemento soggettivo.

Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: violazione delle regole sulla rinnovazione istruttoria, vizio di motivazione, erronea qualificazione del fatto, insussistenza dei maltrattamenti e della minorata difesa, censura del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto il primo motivo, di natura processuale. L’orientamento invocato dal ricorrente riguarda il provvedimento sull’istanza di prova nuova ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen., da adottarsi senza ritardo con ordinanza dibattimentale nel contraddittorio. Le istanze difensive, tuttavia, non rientravano in tale alveo: si trattava di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di prove non introdotte in primo grado per scelta difensiva, riconducibili all’art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

Sul punto la Corte ha ribadito che il giudice d’appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione solo quando l’istanza sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato per forza maggiore o per sopravvenienza, e la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata in primo grado. Nessuna di tali ipotesi ricorreva nel caso concreto.

Quanto alla richiesta perizia medico-legale, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la perizia è mezzo di prova neutro, rimesso alla discrezionalità del giudice: la sua omessa disposizione non è deducibile come motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che richiama le sole prove a discarico aventi carattere di decisività. Non è censurabile il vizio della motivazione quando il giudice abbia escluso la necessità della perizia in assenza di un effettivo contrasto tra le tesi tecniche contrapposte.

La Corte ha inoltre escluso che la mancata risposta immediata all’istanza integri nullità: la decisione di rigetto, ove corretta nel diritto e coerente nella logica, non è censurabile per lo strumento e la sede non immediati, potendo la motivazione del provvedimento ordinatorio essere integrata con le ragioni esposte in sentenza. Nel caso concreto il difensore aveva comunque illustrato compiutamente le proprie ragioni nella discussione.

Nel merito, la Corte ha confermato l’esclusione dell’omicidio colposo e di quello preterintenzionale, ribadendo il criterio discretivo fondato sull’elemento psicologico: il dolo eventuale sussiste quando l’agente si sia rappresentato l’evento morte come conseguenza altamente probabile e abbia consapevolmente accettato il rischio. Le modalità della condotta, la forza debordante, la pervicacia delle compressioni e la sordità ai lamenti della vittima hanno rivelato l’animus necandi. Confermate anche la circostanza aggravante dei maltrattamenti e quella della minorata difesa, nonché il giudizio di equivalenza tra circostanze, con pena parametrata al minimo edittale. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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