Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19287 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, depositata dalla parte e comunicata al controricorrente secondo il rito vigente, determina l’estinzione del giudizio di legittimità. Il comportamento processuale di dismissione dell’impugnazione, che sgrava il processo da ulteriori attività, giustifica la compensazione delle spese del grado.

Il Fatto

I ricorrenti hanno agito nei confronti del Ministero della Difesa e dell’Agenzia Industrie Difesa, rivendicando il diritto all’inquadramento in area seconda del vigente CCNL. In via subordinata hanno chiesto il riconoscimento delle differenze retributive conseguenti all’esercizio di fatto di mansioni corrispondenti a quelle della superiore area, livello retributivo iniziale.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma e la pronuncia è stata confermata dalla Corte d’Appello della stessa città. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi; il Ministero ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio di legittimità i ricorrenti, con nota depositata in data 19.3.2025, hanno rinunciato al ricorso. La Corte rileva che la nota è stata comunicata al Ministero controricorrente, come richiede il rito vigente, e che pertanto sono maturati i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio.

La decisione non si sofferma sull’esame dei motivi di impugnazione, che restano assorbiti dalla dismissione dell’iniziativa processuale. L’attenzione del Collegio si concentra esclusivamente sull’effetto estintivo della rinuncia e sul relativo regolamento delle spese.

Quanto al profilo delle spese, la Corte osserva che il comportamento processuale di dismissione dell’impugnazione, con sgravio del processo da ulteriori attività, giustifica la compensazione delle spese del grado. Il Collegio non applica quindi il criterio della soccombenza, ma valorizza la condotta processuale della parte rinunciante e l’effetto deflattivo che ne deriva.

Il provvedimento si chiude con la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione e con la compensazione integrale delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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