Rinuncia congiunta al ricorso: processo estinto e nessun contributo unificato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19284 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia congiunta al ricorso per cassazione, con accettazione della controparte, integra gli estremi previsti dall’art. 390 cod. proc. civ. e determina l’estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese. Alla declaratoria di estinzione non consegue la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 collega quel presupposto ai soli esiti di rigetto o inammissibilità del ricorso, non anche all’estinzione per rinuncia.
Il Fatto
La controversia ha a oggetto la qualificazione del rapporto intercorso tra una società cooperativa editrice, ricorrente, e un lavoratore, controricorrente. In primo grado il Tribunale si era pronunciato sulla domanda; la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2897/2022, ha dichiarato la nullità della pronuncia di primo grado per difetto del necessario contraddittorio nei confronti dell’INPGI, ha assorbito l’appello incidentale e ha rimesso la causa al giudice di prime cure.
Avverso quella sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito dal lavoratore con controricorso. Nelle more del giudizio le parti hanno depositato una dichiarazione di rinuncia congiunta al ricorso, con relativa accettazione del controricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la rinuncia al ricorso risulta sottoscritta da entrambe le parti e accettata dal controricorrente. Sussistono quindi le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ., che impone la declaratoria di estinzione del processo quando la rinuncia sia intervenuta prima dell’udienza e sia stata accettata, oppure quando sia sottoscritta da tutte le parti.
La Corte ha dichiarato estinto il processo e non ha disposto alcunché in ordine alle spese, in applicazione dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., che nella fattispecie impone di non pronunciare sulla regolazione delle spese.
Il passaggio di maggiore interesse riguarda il contributo unificato. Il Collegio ha escluso la condanna della ricorrente al versamento dell’importo aggiuntivo previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002. La norma, secondo l’interpretazione accolta, opera un rinvio ai soli esiti di rigetto o di inammissibilità del ricorso e non contempla l’ipotesi dell’estinzione.
La conclusione si fonda sul richiamo a due precedenti conformi, Cass. n. 3688/2016 e Cass. n. 23175/2015, dai quali si ricava che l’estinzione per rinuncia non integra alcuno dei presupposti richiesti dalla disposizione per l’applicazione del raddoppio. La declaratoria di estinzione esaurisce quindi gli effetti del giudizio di legittimità, senza ulteriori conseguenze patrimoniali a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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