Rinvio mobile alla Convenzione di Bruxelles e giurisdizione per consegna beni (Cass. civ. Sez. Un. n. 9971 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti non domiciliati nell’Unione europea, il rinvio operato dall’art. 3, secondo comma, legge n. 218/1995 alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 è un rinvio mobile: richiama i criteri del Regolamento UE n. 1215/2012, che ha sostituito il Regolamento CE n. 44/2001, a sua volta sostitutivo della Convenzione. In materia contrattuale, per la compravendita di beni, il giudice competente è quello del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, non quello del pagamento del prezzo. La proposizione di difese di merito o di una domanda riconvenzionale da parte del convenuto straniero non comporta accettazione tacita della giurisdizione italiana, se subordinata al mancato accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione.

Il Fatto

Una società egiziana acquistava da una società italiana un impianto di isolamento per refrigeratori e freezer, da consegnare e installare in Egitto. Insorta una controversia sul pagamento del corrispettivo e sui vizi dell’impianto, la venditrice conveniva in giudizio l’acquirente davanti al giudice italiano. Quest’ultima eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, invocando la giurisdizione egiziana.

La Corte d’appello rigettava l’eccezione, individuando la giurisdizione italiana nel luogo di pagamento del prezzo, coincidente con la sede della società venditrice, e ritenendo altresì tacitamente accettata la giurisdizione italiana per la proposizione di domande riconvenzionali. La società egiziana ricorreva per cassazione con quattro motivi, i primi due relativi alla giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite esaminano anzitutto il secondo motivo, per pregiudizialità logico-giuridica. La proposizione di difese di merito o di una domanda riconvenzionale da parte del convenuto straniero non vale ad accettare tacitamente la giurisdizione italiana, quando sia espressamente subordinata al mancato accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione. Il principio è espressione di un consolidato insegnamento, già affermato da Cass. S.U. n. 13015 del 1997, Cass. S.U. n. 7035 del 2006 e Cass. S.U. n. 29176 del 2020. Nel caso concreto la società straniera aveva ribadito il carattere dirimente dell’eccezione, scendendo nel merito solo per scrupolo difensivo. Il motivo è dunque fondato.

Le Sezioni Unite ricordano poi di essere giudice del fatto in materia di giurisdizione e di poter apprezzare direttamente le risultanze istruttorie, in piena autonomia dalle parti e dal giudice del merito, richiamando Cass. S.U. n. 10696 del 2002, Cass. S.U. n. 13970 del 2004, Cass. S.U. n. 8095 del 2007, Cass. S.U. n. 8074 del 2015 e Cass. S.U. n. 7065 del 2023. Dall’accesso diretto agli atti emerge la inequivoca volontà della società di non accettare la giurisdizione.

Quanto al primo motivo, la Corte affronta la natura del rinvio dell’art. 3, secondo comma, legge n. 218/1995. All’orientamento del rinvio fisso, che esclude l’estensione ai regolamenti europei, le Sezioni Unite preferiscono quello più recente del rinvio mobile, già espresso da Cass. S.U. n. 18299 del 2021 e recepito da Cass. S.U. n. 33002 e n. 33003 del 2021, Cass. S.U. n. 36371 del 2021 e Cass. S.U. n. 34032 del 2023. Il rinvio conduce ai criteri del Regolamento UE n. 1215/2012.

Per la compravendita di beni, il criterio applicabile è quello del luogo di consegna, ai sensi dell’art. 7, lett. a) e b), primo trattino, del Regolamento UE n. 1215/2012, sostitutivo dell’art. 5 del Regolamento CE n. 44/2001. Poiché l’impianto doveva essere consegnato e installato in Egitto, la giurisdizione appartiene all’autorità giudiziaria egiziana. I primi due motivi sono accolti, gli altri assorbiti, con cassazione senza rinvio e dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano; le spese sono compensate in ragione del mutamento di indirizzo giurisprudenziale sopravvenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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