Studi di settore e accertamento induttivo puro sono compatibili (Cass. civ. Sez. V n. 14874 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel contesto dell’accertamento induttivo puro disciplinato dall’art. 39, secondo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, le risultanze degli studi di settore operano come presunzioni semplici utilizzabili dall’Ufficio anche in assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, poiché in tale modulo procedimentale rilevano elementi presuntivi anche privi di quei caratteri. La verifica della sussistenza dei presupposti dell’accertamento induttivo non è subordinata al tipo di presunzione impiegata per determinare quantitativamente il reddito. La definizione agevolata della società di persone non estende automaticamente i propri effetti nei confronti del socio destinatario di un separato atto impositivo ai fini Irpef, il quale resta carente di interesse a far valere il vizio di notifica dell’avviso accertamento societario.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che, rigettando l’appello principale, aveva confermato l’illegittimità degli avvisi di accertamento emessi per l’anno di imposta 2007 ai fini Iva, Irap e Irpef. L’Ufficio aveva recuperato maggiori ricavi nei confronti di una società di persone e, per trasparenza ex art. 5 t.u.i.r., aveva imputato i maggiori redditi ai soci.
Nel corso del giudizio la società e uno dei soci avevano presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 con integrale pagamento, mentre l’altro socio non aveva aderito. L’Agenzia chiedeva quindi l’estinzione parziale e la prosecuzione del giudizio nei confronti del solo socio non definito, che resisteva proponendo ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha in primo luogo dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere nei confronti della società e del socio aderenti, richiamando l’art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018: la definizione si perfeziona con la domanda e il pagamento, e la cessazione va dichiarata solo se risulta, al momento della decisione, l’integrale pagamento del debito rateizzato. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate ex art. 6, comma 13. Non sussistono i presupposti per il doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, essendo la causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Quanto alla posizione del socio non aderente, il giudizio è proseguito perché gli effetti della definizione della società non si estendono automaticamente al socio destinatario di un separato atto impositivo ai fini Irpef.
Nel merito, il ricorso principale è stato accolto. L’Ufficio aveva ricostruito i redditi societari mediante accertamento induttivo ex art. 39, secondo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, ritenendo inattendibile la contabilità e utilizzando le risultanze dello studio di settore per la determinazione quantitativa dei ricavi. La Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 26635 del 2009 e Cass. n. 13996 del 2022, ha precisato che nell’accertamento induttivo puro la presunzione dello studio di settore è ascrivibile tra le presunzioni super-semplici e assume rilievo positivo anche fuori dal proprio ambito procedimentale. Sono i presupposti dell’art. 39 a fondare la legittimità del modulo induttivo, mentre l’impiego degli studi di settore costituisce un posterius non incidente sulla procedura.
La Commissione regionale, ritenendo incompatibili studi di settore e accertamento induttivo e valorizzando il minimo scostamento del reddito, non si è attenuta a tali principi.
Il ricorso incidentale del socio è stato rigettato. La Corte ha ribadito che il socio di società di persone è carente di interesse a far valere il vizio di notifica dell’atto impositivo alla società: l’annullamento pronunciato per vizi di notifica o decadenza non spiega efficacia riflessa nei suoi confronti, richiamando Cass. Sez. Un. n. 14815 del 2008 e Cass. n. 10859 del 2021. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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