Ripetizione indebito bancario, onere probatorio sul correntista (Cass. civ. Sez. I n. 17762 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal correntista per la ripetizione dell’indebito bancario, sul presupposto della dedotta nullità di clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi e al massimo scoperto, all’applicazione di interessi oltre il tasso soglia dell’usura presunta o all’addebito di importi non pattuiti, l’attore è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, mediante il deposito degli estratti periodici del conto riferiti all’intera durata del rapporto. È onere del correntista, e non della banca, fornire la documentazione contrattuale dalla quale desumere la mancanza della pattuizione degli interessi o la sua nullità. La questione relativa alla legittimazione passiva della cessionaria del credito, non trattata nella sentenza di appello, costituisce censura nuova e inammissibile ove il ricorrente non indichi gli atti del giudizio di merito in cui l’aveva dedotta.

Il Fatto

Una società correntista convenne in giudizio la banca per ottenere la condanna al pagamento di quanto asseritamente percepito in modo illegittimo su un rapporto di conto corrente. Deduceva l’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, spese e interessi in misura superiore ai valori medi stabiliti per il trimestre, la maggiorazione degli interessi di massimo scoperto oltre il tasso contrattuale, l’applicazione della clausola “uso piazza” e il superamento del tasso soglia usurario. Chiedeva inoltre la declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione e il risarcimento del danno.

Il Tribunale respinse la domanda e la Corte d’appello confermò la decisione, rilevando che il contratto prodotto risultava sottoscritto da entrambe le parti e che l’azione di ripetizione era sfornita di prova. I giudici di merito ritennero altresì integrati i presupposti della responsabilità processuale aggravata per manifesta infondatezza del gravame. La società propose quindi ricorso per cassazione con un unico articolato motivo; la banca rimase intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto tutti i profili dedotti. Quanto alla contestazione sulla legittimazione passiva, ha rilevato che la questione non emerge dalla sentenza di appello e deve qualificarsi come questione nuova. Ove una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non sia stata trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la propone in sede di legittimità deve non solo allegare di averla dedotta dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale atto lo abbia fatto, per consentire il controllo ex actis.

Nel caso concreto, la cessionaria del credito era già costituita in grado di appello e non risultava che fossero state formulate conclusioni volte a contestarne la legittimazione passiva.

Sui restanti profili, il giudice di merito si è conformato agli orientamenti consolidati della Corte in tema di azione di indebito promossa dal correntista. È stato affermato che il correntista che agisce per la ripetizione di somme asseritamente date in modo indebito nel corso dell’intero rapporto è onerato della prova dei pagamenti e dell’assenza di valida causa debendi, mediante deposito degli estratti periodici riferiti all’intera durata del rapporto.

È attraverso il documento contrattuale che il correntista dimostra la mancanza della pattuizione degli interessi o la sua nullità, che nel periodo anteriore all’entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 può dipendere dalla non sicura determinabilità della prestazione. La Corte ha quindi escluso che l’onere probatorio relativo alla documentazione contrattuale possa essere riversato sulla banca, ritenendo le censure fuori fuoco rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Nessuna statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione della banca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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