Fideiussione rinuncia preventiva decadenza art 1957 e riparto interno (Cass. civ. Sez. I n. 2040 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione fideiussoria, sancita dall’art. 1957 cod. civ. per la mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore: si tratta di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico e comporta soltanto l’assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. La ripartizione degli affari tra la sede centrale del tribunale e le sue sezioni distaccate ha carattere meramente interno e non può dar luogo a questioni di competenza territoriale: ove ne siano violati i criteri, va disposta la trasmissione degli atti al presidente del tribunale, con decreto non impugnabile ai sensi dell’art. 83-ter disp. att. cod. proc. civ. L’inosservanza, se rilevata dalla parte e non sanzionata con tale procedimento, non integra una nullità deducibile in appello o in cassazione ai sensi dell’art. 161, primo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

I ricorrenti, quali fideiussori di una società e in parte quali eredi di un’altra garante, avevano subito un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma in favore della banca creditrice. Avevano proposto opposizione davanti al tribunale, eccependo l’incompetenza territoriale, perché la causa era stata riassunta davanti alla sezione distaccata anziché alla sede centrale, dopo che un diverso tribunale, previamente adito, aveva declinato la propria competenza indicando una pluralità di fori alternativi.

Il tribunale aveva rigettato l’opposizione. La corte di appello aveva respinto il gravame, confermando sia il rigetto dell’eccezione di incompetenza sia il merito della pretesa creditoria. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili tutti i motivi. Sul primo, concernente l’incompetenza territoriale, il Collegio ribadisce l’orientamento consolidato: la distribuzione degli affari tra sede centrale e sezioni distaccate ha carattere interno e non attiene alla competenza, poiché la relativa violazione è risolvibile mediante il meccanismo dell’art. 83-ter disp. att. cod. proc. civ., che impone la trasmissione degli atti al presidente del tribunale per un provvedimento non impugnabile.

La Corte richiama il principio per cui la mancata rimessione non è obbligatoria: il giudice adito valuta la fondatezza dell’eccezione e, se la reputa infondata, la sua decisione ha il medesimo regime di inimpugnabilità del decreto presidenziale. Ne deriva che l’inosservanza del riparto non si converte in una nullità deducibile con l’impugnazione della sentenza ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ.

Il secondo motivo è inammissibile perché, oltre a una formulazione priva di riscontro nell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., opera la preclusione dell’art. 348-ter cod. proc. civ.: la decisione di appello conferma integralmente quella di primo grado e il ricorrente non ha assolto l’onere di indicare le ragioni di fatto tra loro diverse.

Il terzo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. Sul piano sostanziale la Corte conferma che la rinuncia preventiva alla decadenza ex art. 1957 è valida. Sul piano processuale i ricorrenti non hanno riprodotto in ricorso gli atti di merito in cui avrebbero dedotto la natura vessatoria della clausola, né hanno indicato dove la questione sarebbe stata discussa, violando l’autosufficienza del ricorso. L’accertamento della qualità di consumatore presuppone indagini di fatto precluse in sede di legittimità.

Il quarto e il quinto motivo difettano di specificità: non si confrontano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e introducono profili nuovi, non trattati nei gradi di merito. Il sesto motivo è inammissibile perché si risolve in una mera contrapposizione di valutazioni agli esiti istruttori, senza riprodurre i documenti richiamati. La Corte ribadisce che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un ulteriore grado di merito, con conseguente declaratoria di inammissibilità e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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