Risarcimento del danno comunitario escluso solo dalla stabilizzazione effettiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13703 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impiego precario alle dipendenze della pubblica amministrazione, la stabilizzazione del rapporto a tempo indeterminato opera quale cancellazione dell’illecito ed esonera l’amministrazione dall’obbligo risarcitorio soltanto quando sia effettivamente intervenuta. Una stabilizzazione “in itinere” o comunque prospettata non integra quella condizione, assumendo rilievo la sola stabilità dell’impiego quale elemento portante della tutela del lavoratore. Il fatto sopravvenuto rispetto al giudizio d’appello, costituito dall’inserimento del lavoratore nel contingente da stabilizzare, non è deducibile per la prima volta in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente lavoratore aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la declaratoria di illegittimità dei contratti a termine reiterati presso l’amministrazione, con condanna al risarcimento del danno. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 27 novembre 2018, confermava la decisione di primo grado, riconoscendo il danno derivante dalla prestazione resa in violazione di norme imperative e liquidabile secondo i criteri dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010.
Il Ministero proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 cod. civ., 36 d.lgs. n. 165/2001, 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001 e 32, comma 5, l. n. 183/2010, sostenendo che la stabilizzazione, ancorché non ancora intervenuta, dovesse escludere il risarcimento. Il lavoratore non svolgeva alcuna attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione del rapporto tra stabilizzazione del rapporto e pretesa risarcitoria per il pregresso impiego a termine illegittimo. Il motivo è incentrato sull’assunto secondo cui la stabilizzazione avrebbe valenza di cancellazione dell’illecito, con esonero dall’obbligo risarcitorio.
La Suprema Corte ritiene il motivo infondato. La mancata stabilizzazione nel caso concreto esclude la ricorrenza della condizione che, alla stregua della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (CGE 8.5.2019, causa C-494/2017), assume valenza di cancellazione dell’illecito. Tale condizione è data dalla trasformazione dei rapporti a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, poiché è la stabilità dell’impiego l’elemento portante della tutela dei lavoratori: solo in quel caso l’interessato ha conseguito il bene della vita perseguito in giudizio.
La Corte precisa che una prospettata stabilizzazione in itinere è irrilevante ai fini dell’esonero risarcitorio. Il diritto al risarcimento resta quindi legato alla prestazione di lavoro resa in violazione di norme imperative e trova il proprio fondamento nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 5072/2016, che ha riconosciuto il c.d. danno comunitario, prescindendo da oneri di prova del pregiudizio subito e liquidabile secondo i criteri dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010.
Quanto all’eventuale inserimento del lavoratore nel contingente da stabilizzare a far data dal 1° gennaio 2019, in forza di un decreto ministeriale, la Corte osserva che si tratta di fatto sopravvenuto rispetto al giudizio d’appello, non deducibile in sede di legittimità. Sul punto il Collegio dichiara di dare continuità alla sentenza n. 30555/2022, richiamandone la motivazione.
Il ricorso è dunque rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver l’intimata svolto alcuna attività difensiva. La Corte esclude altresì il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non applicandosi la norma alle amministrazioni dello Stato, esentate mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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