Risarcimento ai medici specializzandi anche per iscritti prima del 1982-1983 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14144 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardivo recepimento della direttiva 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche ai soggetti iscritti a corsi di specializzazione in anni accademici anteriori al 1982-1983, ma esclusivamente a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione. La pretesa presuppone che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, o a due o più di essi, come indicata negli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE. Il principio, enunciato dalle Sezioni Unite n. 20278 del 2022, prevale sul diverso orientamento anteriore all’intervento della Corte di giustizia e comporta il rigetto del ricorso che contesti il diritto per la sola anteriorità dell’iscrizione al corso rispetto alla scadenza del termine di adeguamento.
Il Fatto
Un medico specializzando aveva convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla ritardata attuazione delle direttive CEE 75/363 e 82/76. Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1532/2020, ha confermato il diritto al risarcimento ma ha respinto il motivo dell’Amministrazione secondo cui l’interessato, essendosi specializzato nell’anno accademico 1982-1983, aveva frequentato il corso prima della scadenza del termine di attuazione, fissata al 31 dicembre 1982. La Corte territoriale ha riconosciuto il diritto per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 27 luglio 1983, data del conseguimento del diploma, accogliendo invece la censura sulla rivalutazione della somma.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mentre l’intimato è rimasto tale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione delle direttive 75/362, 75/363, 82/76 e 93/16, della legge n. 370/1999 e degli artt. 117 Cost. e 1218 cod. civ. La tesi è che, essendo il corso iniziato prima del 1982, quando il termine di recepimento non era ancora spirato, dovesse escludersi ogni responsabilità della Repubblica italiana.
La Corte dichiara il motivo infondato. La decisione impugnata è conforme al principio consolidato secondo cui il diritto al risarcimento spetta anche agli iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione, purché si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, o a due o più di essi, come menzionate negli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE. Vengono in rilievo, in questa direzione, Sez. III n. 12677 del 2023, Sez. III n. 25414 del 2022, Sez. Un. n. 20278 del 2022, Sez. I n. 23491 del 2021 e Sez. Un. n. 20348 del 2018.
Il Collegio precisa che tale orientamento supera il precedente richiamato dal ricorso, Sez. III n. 13763 del 2018, il quale risale a epoca anteriore all’intervento della Corte di giustizia. Quest’ultima, con la sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, resa su rinvio pregiudiziale disposto dalle Sezioni Unite con ordinanza n. 23901 del 2020, ha affermato che l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1-2 e l’allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore della direttiva del 1982 e proseguita dopo la scadenza del termine di adeguamento del 1° gennaio 1983, deve essere oggetto, per il periodo della formazione e con decorrenza dal 1° gennaio 1983, di una remunerazione adeguata.
Il ricorso è pertanto respinto. Non si statuisce sulle spese, essendo l’intimato rimasto tale. Non occorre dare atto delle condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la norma non si applica alle Amministrazioni dello Stato istituzionalmente esonerate, mediante prenotazione a debito, dal versamento materiale del contributo.
Nota della Redazione
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