Mobilità scolastica e disabilità: la precedenza assoluta per non vedenti ed emodializzati non discrimina gli altri docenti disabili (Cass. lav. 24122/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 24122/2026, data di pubblicazione 27 luglio 2026 (R.G.N. 3097/2020) – Presidente Annalisa Di Paolantonio, Relatore Giovanni Maria Armone.

Il principio di diritto

Nel sistema di mobilità del personale docente, la precedenza assoluta riconosciuta dalla contrattazione collettiva integrativa a specifiche categorie di disabili in condizioni di obiettiva gravità (personale non vedente ed emodializzato) – capace di travalicare la distinzione tra mobilità intraprovinciale e interprovinciale – costituisce un’azione positiva ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2000/78/CE, frutto di una scelta discrezionale ma non arbitraria né discriminatoria nei confronti degli altri lavoratori disabili titolari della precedenza ex art. 21 della legge n. 104 del 1992; questi ultimi, per far valere un’esigenza di priorità comparabile, devono addurre elementi specifici e concreti dai quali dedurre che la mancata adozione di soluzioni ragionevoli integri, nel caso di specie, una discriminazione.

Il fatto

Una docente con disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, titolare della precedenza prevista dall’art. 21 della stessa legge, partecipava alla mobilità nazionale per l’anno scolastico 2018-2019 chiedendo l’assegnazione a sedi di una determinata provincia. Pur essendole riconosciuta la precedenza, la domanda non veniva accolta, perché gli unici posti disponibili in quella provincia erano stati assegnati a docenti che avevano ottenuto il trasferimento nell’ambito della mobilità intraprovinciale.

Il Tribunale di Mantova e la Corte d’Appello di Brescia respingevano il ricorso. La docente ricorreva per cassazione con cinque motivi, deducendo, tra l’altro, una discriminazione indiretta legata alla disabilità.

La motivazione

La Corte, dopo aver disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 12 marzo 2026, causa C-597/24), rigetta il ricorso. La Corte di giustizia ha escluso che il meccanismo di mobilità – che prevede l’esame delle domande intraprovinciali prima di quelle interprovinciali – determini un particolare svantaggio per i lavoratori disabili, i quali anzi beneficiano di una precedenza di cui i docenti non disabili non godono; ha inoltre qualificato la precedenza assoluta riservata al personale non vedente ed emodializzato come azione positiva ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2000/78/CE, che tuttavia deve essere costruita in modo da non discriminare neppure tra disabili, rimettendo al giudice nazionale la valutazione in concreto.

La Corte ritiene tale precedenza né irragionevole né discriminatoria: riguarda categorie di disabili in condizioni di obiettiva gravità, la cui disabilità impone una specifica e peculiare assistenza, individuate con criteri chiari e precisi, in attuazione della legislazione statale (la legge n. 120 del 1991 per i non vedenti e la legge n. 270 del 1982 per gli emodializzati). Il docente disabile privo di tali caratteristiche, per ottenere una priorità comparabile, deve allegare elementi specifici e concreti; nella specie la ricorrente si è limitata a dedurre un’invalidità del 70% e un generico radicamento territoriale, senza prospettare una situazione comparabile a quella delle categorie privilegiate. Non sussiste neppure una violazione della Carta dei diritti fondamentali, trattandosi di una distinzione tra situazioni solo in parte comparabili, con graduazione delle precedenze secondo la gravità delle menomazioni.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità, in ragione della complessità delle questioni e dei sopravvenuti interventi della Corte di giustizia; dispone l’oscuramento d’ufficio delle generalità ex art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196 del 2003.

Implicazioni pratiche

Nel complesso sistema della mobilità scolastica, la graduazione delle precedenze per disabilità è legittima: la precedenza assoluta riservata a non vedenti ed emodializzati è un’azione positiva coerente con la legislazione statale e non discrimina gli altri docenti disabili titolari della sola precedenza ex art. 21 della legge n. 104 del 1992. Chi non rientra nelle categorie privilegiate non può limitarsi a invocare in astratto la nullità o la contrarietà al diritto sovranazionale delle clausole collettive: deve dedurre elementi concreti che dimostrino, nel proprio caso, un’esigenza comparabile e il rifiuto di soluzioni ragionevoli. La sola percentuale di invalidità e un generico radicamento territoriale non sono sufficienti.

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