Rito e composizione del tribunale: eccezione tardiva preclude il rilievo (Cass. civ. Sez. II n. 25245 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’erronea trattazione della causa con il rito ordinario anziché con il rito sommario speciale di cui all’art. 28 della legge n. 794/1942 e all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, così come l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale, costituiscono autonoma causa di nullità della decisione, che deve essere denunciata con uno specifico e tempestivo motivo di appello. In difetto, l’eccezione è tardiva e la censura è inammissibile in sede di legittimità, non potendo il giudice di appello rilevare d’ufficio l’erroneità del rito quando la relativa doglianza sia stata formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni. La declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza per tardiva proposizione rende incontestabile la competenza del giudice adito in riassunzione, formandosi sul punto un giudicato interno.
Il Fatto
Un avvocato agiva in giudizio nei confronti di un proprio cliente per ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati per l’attività svolta dinanzi alla Corte di cassazione. Il convenuto contestava il quantum debeatur, eccepiva l’incompetenza territoriale del tribunale adito e chiedeva la condanna dell’attore al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Il tribunale adito si dichiarava incompetente, indicando il Tribunale di Vicenza, dinanzi al quale la causa era riassunta. Il professionista proponeva regolamento di competenza, dichiarato inammissibile per tardività. Nel merito, il giudice di primo grado rigettava le domande attoree e condannava il professionista alle spese e al risarcimento per lite temeraria. La Corte d’appello rigettava il gravame e confermava la decisione, con ulteriore condanna alle spese. Il professionista proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in diciassette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il gruppo di censure relative alla dedotta nullità della sentenza di primo grado, adottata dal giudice monocratico anziché dal collegio in una controversia soggetta al rito speciale. Richiamando il principio dell’apparenza e ultrattività del rito, i giudici di legittimità ribadiscono che rileva la forma del provvedimento adottato dal giudice di prime cure, ove frutto di consapevole scelta, anche implicita. Il provvedimento conclusivo va impugnato con il rimedio previsto dal rito erroneamente seguito, nella specie l’appello, come correttamente aveva fatto il ricorrente.
Tuttavia, la Corte osserva che l’inosservanza delle norme sulla composizione del tribunale, pur costituendo autonoma causa di nullità, deve essere denunciata con uno specifico e tempestivo motivo di appello. Nella specie, la doglianza era stata avanzata dalla difesa dell’appellante soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, risultando perciò tardiva. Inoltre, osserva la Corte, l’erronea trattazione con il rito ordinario non determina la nullità della sentenza né la rimessione al primo giudice, non essendo stati allegati gli specifici pregiudizi arrecati alle possibilità difensive.
Quanto alle censure sull’incompetenza territoriale, i giudici di legittimità rilevano che la questione è ormai coperta da giudicato interno. La decisione dichiarativa di incompetenza del tribunale adito acquista infatti efficacia incontestabile, sia quanto alla statuizione di incompetenza sia quanto alla competenza del giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta, così che né le parti né il giudice possono rimetterla in discussione nei successivi gradi.
Il principio è confermato anche con riguardo alla validità dell’atto di riassunzione del processo: in tema di translatio iudicii ex art. 50 c.p.c., la comparsa di riassunzione deve avere i requisiti dell’art. 125 disp. att. cod. proc. civ., ma non anche l’avvertimento di cui all’art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c., trattandosi di atto che dà impulso a un giudizio già pendente, non imponendo il richiamo a preclusioni e decadenze tipiche del giudizio ex novo.
Nel merito dei compensi, la Corte ritiene incensurabili le valutazioni del giudice di appello sulla misura della liquidazione, sulla esclusione del compenso per le attività svolte anteriormente all’abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulla inammissibilità, quale domanda nuova, della richiesta di maggiorazione per l’attività svolta in favore di più soggetti. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.