Omessa pronuncia sull’istanza di rimessione in termini nel deposito telematico (Cass. civ. Sez. III n. 4667 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di deposito telematico degli atti processuali l’omesso esame, da parte del giudice, dell’istanza di rimessione in termini proposta dalla parte integra un vizio del procedimento, rilevante di per sé e a prescindere dalla deduzione di uno specifico nocumento. Il giudice è tenuto a pronunciarsi sull’istanza, non potendo la sua semplice citazione equivalere a decisione implicita di rigetto. L’istanza di rimessione in termini può inserirsi validamente nel procedimento informatico di invio degli atti a fini recuperatori, purché formulata in un ambito temporale ragionevole rispetto al riscontro dell’anomalia.

Il Fatto

I gestori di una discoteca convenivano in giudizio il proprietario esclusivo del terrazzo sovrastante per ottenere il risarcimento dei danni da infiltrazioni e il rifacimento della coibentazione. Il Tribunale di Roma, all’esito di accertamento tecnico preventivo, condannava il convenuto all’esecuzione dei lavori e al pagamento di oltre sessantamila euro, rigettando la domanda riconvenzionale.

Il soccombente proponeva due distinti atti di appello, sostenendo che il primo non fosse stato ritualmente recepito dal sistema informatico, e chiedeva la rimessione in termini. La Corte d’appello di Roma, previa riunione, dichiarava improcedibile il primo appello e inammissibile il secondo. Avverso tale sentenza il soccombente ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava, tra l’altro, la mancata pronuncia sulla richiesta di proroga di diritto del termine scaduto in giorno festivo e l’omessa decisione sull’istanza di rimessione in termini, dalla quale emergeva la questione della procedibilità dell’appello.

La Corte ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, entrambi vertenti sull’istanza di rimessione in termini. È risultato incontroverso che il difensore avesse proposto l’istanza dieci giorni dopo il riscontro dell’anomalia nell’invio telematico, senza che su di essa fosse intervenuto alcun provvedimento del Collegio, del Presidente o della Corte territoriale.

La Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel procedimento informatico di trasmissione degli atti, può validamente inserirsi un’istanza di rimessione in termini a fini recuperatori (Cass. n. 30514 del 18/10/2022), che deve essere formulata in un arco temporale ragionevole (Cass. n. 1348 del 12/01/2024). Ha poi ribadito che l’omesso esame dell’istanza concretizza di per sé un vizio del procedimento (Sez. Un. n. 36596 del 25/11/2021), a prescindere dalla deduzione di uno specifico nocumento, poiché il solo esame avrebbe potuto condurre a un diverso esito sulla improcedibilità e inammissibilità delle impugnazioni.

Il primo motivo è stato rigettato: ai fini del perfezionamento del deposito occorre che il procedimento informatico sia interamente svolto e riscontrato dall’invio della cd. quarta PEC da parte della cancelleria, evenienza non verificabile nel caso concreto alla stregua della giurisprudenza nomofilattica (Sez. Un. n. 28403 dell’11/10/2023).

Il quarto motivo, relativo alla dedotta decisione a sorpresa, è stato dichiarato inammissibile: una decisione fondata su questioni di rito non può ritenersi a sorpresa, dovendosi sollecitare il contraddittorio solo su questioni rilevate d’ufficio di fatto o miste, non su quelle di solo diritto (Cass. n. 11724 del 05/05/2021; Cass. n. 6218 del 04/03/2019).

In conclusione, sono stati accolti il secondo e il terzo motivo, con assorbimento del quinto, mentre il primo è stato rigettato e il quarto dichiarato inammissibile. Il ricorso è stato pertanto parzialmente accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Roma per ulteriori accertamenti di fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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