Rivalutazione ridotta delle pensioni 2023 (Corte cost. n. 167/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’articolo 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che per il 2023 ha ridotto l’adeguamento all’inflazione delle pensioni piu’ alte. Per la Corte quella riduzione non e’ un tributo e non viola gli articoli 3 e 53 della Costituzione.
La norma. Ogni anno le pensioni vengono adeguate all’aumento dei prezzi, secondo il meccanismo ordinario dell’articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il solo 2023 la legge di bilancio ha introdotto una deroga: l’adeguamento pieno e’ rimasto per le pensioni di importo complessivo pari o inferiore a quattro volte il minimo INPS; sopra quella soglia l’aumento e’ stato riconosciuto in percentuali decrescenti, comprese tra l’85 e il 32 per cento, tanto piu’ basse quanto piu’ alto e’ l’assegno.
Il caso. Ventiquattro ex appartenenti al comparto difesa e sicurezza si sono rivolti alla Corte dei conti dell’Emilia-Romagna, chiedendo la rivalutazione delle loro pensioni con il meccanismo ordinario, senza la riduzione del 2023.
Il dubbio del giudice. Il giudice ha sollevato due questioni. La prima: la riduzione sarebbe un prelievo forzato di natura tributaria, che colpisce solo una parte dei pensionati e non i lavoratori in servizio, e che escluderebbe i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS. La seconda: si tratterebbe dell’ennesima ripetizione di una misura eccezionale, ormai diventata ordinaria, con un effetto che si trascina negli anni successivi perche’ le rivalutazioni future vengono calcolate su un importo gia’ eroso.
La Corte esclude il tributo. Perche’ ci sia un tributo servono tre elementi: una definitiva riduzione del patrimonio di chi lo subisce, l’assenza di un rapporto di scambio e la destinazione delle risorse a spese pubbliche. Qui manca il primo. La norma non toglie nulla alla pensione gia’ percepita: quell’importo viene comunque aumentato, solo in percentuale piu’ bassa. Si tratta quindi di un risparmio di spesa, non di un prelievo. La Corte richiama le sentenze n. 70 del 2015, n. 173 del 2016 e n. 250 del 2017, che avevano gia’ escluso la natura tributaria anche di misure piu’ severe, arrivate al blocco totale dell’adeguamento. Anche l’effetto di trascinamento non trasforma un risparmio di spesa in una decurtazione del patrimonio.
Niente disparita’ di trattamento. Caduto il presupposto del tributo, cade anche la censura sull’eguaglianza tributaria. La Corte aggiunge due precisazioni. I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata non sono esclusi: la norma richiama l’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che parla delle gestioni per i lavoratori autonomi, formula che li comprende. Pensionati e lavoratori in servizio, poi, non sono confrontabili, perche’ i loro emolumenti seguono sistemi di adeguamento all’inflazione del tutto diversi.
La ripetizione delle misure. La Corte riconosce che questo intervento e’ l’ultimo di una serie, ma non ne ricava un divieto. Solo la sospensione a tempo indeterminato dell’adeguamento, o la sua paralisi totale ripetuta nel tempo, creerebbero tensione con la Costituzione. Qui c’e’ un semplice rallentamento, con percentuali graduali e nessuna pensione esclusa del tutto dall’aumento. Il limite della durata temporanea, precisa la Corte, e’ stato affermato per un istituto diverso, il contributo di solidarieta’ sulle pensioni piu’ elevate. Non esiste una consumazione del potere del legislatore: un nuovo intervento resta possibile se rispetta ragionevolezza, proporzionalita’ e adeguatezza. Su questa norma il controllo era gia’ stato compiuto con la sentenza n. 19 del 2025.
L’invito al legislatore. La Corte ripete tre raccomandazioni: tenere conto degli effetti gia’ prodotti quando si decidono nuove misure sull’indicizzazione; toccare con prudenza il regime ordinario, perche’ i cambiamenti improvvisi incidono sulle spese delle famiglie; calibrare diversamente gli interventi sui pensionati del sistema contributivo.
Cosa cambia in pratica. Chi percepisce una pensione superiore a quattro volte il minimo INPS non puo’ ottenere il ricalcolo dell’adeguamento del 2023 sulla base di questi argomenti. La minore rivalutazione resta e incide anche sugli importi degli anni successivi. I ricorsi fondati sulla natura tributaria della misura o sulla sua ripetizione nel tempo sono destinati al rigetto.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/167