Referendum sicurezza sul lavoro: quesito ammissibile (Corte cost. n. 15/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare che punta ad abrogare una parte dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori. La parte interessata e’ quella che oggi esclude la responsabilita’ del committente per i danni che derivano dai rischi specifici propri dell’attivita’ delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Che cosa prevede la norma. L’articolo 26, comma 4, contiene due periodi. Il primo stabilisce che l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore e con ciascun subappaltatore per tutti i danni subiti dal lavoratore dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore che non siano indennizzati dall’INAIL o dall’IPSEMA. Il secondo periodo introduce un’eccezione: quella responsabilita’ solidale non vale per i danni che sono conseguenza dei rischi specifici propri dell’attivita’ delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. Il quesito referendario chiede di cancellare questo secondo periodo. La Corte ricorda che una responsabilita’ solidale senza deroghe era gia’ prevista dalla legge finanziaria per il 2007, che aveva inserito un comma 3-bis nell’articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994.
Il percorso della richiesta. Con ordinanza del 12 dicembre 2024 l’Ufficio centrale per il referendum, che ha sede presso la Corte di cassazione, ha dichiarato la richiesta conforme a legge. Il Presidente della Corte costituzionale ha allora fissato la camera di consiglio del 20 gennaio 2025 e ne ha dato comunicazione ai promotori e al Presidente del Consiglio dei ministri. I promotori hanno depositato una memoria per chiedere l’ammissibilita’. Il Presidente del Consiglio dei ministri non e’ intervenuto nel giudizio.
La posizione dei promotori. Secondo i promotori l’abrogazione serve a estendere la responsabilita’ del committente a tutti i danni da infortunio sul lavoro e da malattia professionale subiti dai dipendenti di appaltatori e subappaltatori e non indennizzati dagli istituti assicurativi. In questo modo la responsabilita’ solidale tornerebbe alla sua ampiezza originaria e verrebbero superate le incertezze interpretative sulla natura di questa responsabilita’. I promotori hanno anche sostenuto che il quesito non tocca le materie sottratte al referendum ed e’ omogeneo, chiaro e univoco.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha svolto due verifiche. La prima riguarda i limiti fissati dall’articolo 75, secondo comma, della Costituzione: la norma non e’ una legge tributaria o di bilancio, non riguarda amnistia o indulto, non e’ strettamente connessa a queste materie. La Corte ha aggiunto che gli obblighi internazionali non impongono la limitazione di responsabilita’ oggi prevista e che la disciplina non e’ una legge costituzionalmente necessaria ne’ a contenuto costituzionalmente vincolato. La seconda verifica riguarda la chiarezza del quesito. Per la Corte il quesito tocca un aspetto puntuale e qualificante della responsabilita’ del committente e ha una matrice razionalmente unitaria. La sua struttura e’ solo ablativa, cioe’ si limita a togliere un testo, e conduce a un esito lineare: se il secondo periodo viene cancellato, il primo periodo assume portata onnicomprensiva. L’elettore si trova quindi davanti a un’alternativa netta tra il mantenimento dell’assetto attuale, con le sue deroghe, e la riespansione integrale della responsabilita’ solidale.
Cosa cambia in pratica. Per ora nulla cambia nella disciplina applicabile: la Corte non ha deciso se la norma sia giusta o sbagliata, ha solo stabilito che il quesito puo’ essere sottoposto agli elettori. La regola attuale resta in vigore fino all’eventuale esito abrogativo del voto. Se il referendum si tiene e prevale il si’, il committente rispondera’ in solido con appaltatori e subappaltatori per tutti i danni non indennizzati da INAIL o IPSEMA, anche quando derivano dai rischi tipici dell’attivita’ dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/15