Sanzioni disciplinari personale ATA e orario di servizio inascoltato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4118 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La reiterata inosservanza dell’orario di servizio fissato dal Dirigente Scolastico per il personale ATA integra un inadempimento degli obblighi contrattuali rilevante sul piano disciplinare, anche in assenza di una disciplina contrattuale integrativa che preveda l’orario flessibile, quando non risulti concordata in sede decentrata alcuna diversa articolazione dell’orario stesso. La legittimità della sanzione disciplinare non è esclusa dalla trattenuta sullo stipendio operata ai sensi dell’art. 54 CCNL Comparto Scuola, che opera sul distinto piano della corrispettività delle obbligazioni, alla mancata prestazione lavorativa conseguendo il mancato riconoscimento della controprestazione retributiva. L’atto di conciliazione sottoscritto in sede amministrativa anche solo dal rappresentante sindacale delegato dal lavoratore è validamente concluso e soggetto alla disciplina dell’art. 2113 c.c., che ne ammette l’impugnazione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla sottoscrizione. La valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto a condotte plurime va operata in termini complessivi e non con riguardo al singolo episodio.
Il Fatto
Un dipendente appartenente al personale ATA, con mansioni di assistente tecnico informatico presso un istituto tecnico commerciale, impugnava davanti al giudice del lavoro quattro sanzioni disciplinari irrogate dal Dirigente Scolastico, chiedendone la declaratoria di illegittimità o la riduzione e lamentando la natura persecutoria dei procedimenti, in particolare di quello trasferito per competenza alla Direzione Generale Regionale, con conseguente richiesta di risarcimento del danno.
Il Tribunale di Padova rigettava la domanda. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 10 febbraio 2023, confermava la decisione di primo grado. Il lavoratore ricorreva per cassazione affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resistevano con unico controricorso il Ministero dell’Istruzione e del Merito e gli altri originari convenuti.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente contestava l’interpretazione dell’art. 51 del CCNL di comparto, sostenendo che la flessibilità dell’orario sarebbe materia rimessa alla contrattazione integrativa e che l’inadempimento andrebbe imputato all’amministrazione, non al lavoratore. Il motivo è dichiarato inammissibile, perché le censure non si misurano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’Appello aveva accertato l’assenza di disciplina contrattuale integrativa che ammettesse un orario flessibile nell’istituto di assegnazione e, sulla scorta delle stesse ammissioni del ricorrente circa la modifica autonoma dell’orario fissato dal Dirigente, aveva ritenuto sussistente la reiterata inosservanza dell’orario di lavoro.
Tale inadempimento, secondo la Corte, integra di per sé una condotta rilevante sul piano disciplinare, a prescindere dalla mancata applicazione dell’orario flessibile non concordato in sede decentrata, e legittima l’irrogazione della sanzione. La trattenuta sullo stipendio opera su un piano diverso, quello della corrispettività delle obbligazioni: alla mancata prestazione lavorativa consegue il mancato riconoscimento della controprestazione retributiva, senza che ciò escluda la rilevanza disciplinare della condotta.
Il secondo motivo, relativo alla conciliazione intervenuta in sede amministrativa, è respinto come infondato. Il verbale sottoscritto anche solo dal rappresentante sindacale delegato dal lavoratore deve ritenersi validamente concluso, presupponendo la volontà adesiva dell’interessato e il consenso del delegato, ed è soggetto alla disciplina dell’art. 2113 c.c., che ne ammette l’impugnazione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla sottoscrizione.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile: la Corte territoriale ha motivato di aver considerato entrambi gli episodi ai fini dell’accertamento delle mancanze e della valutazione della proporzionalità della sanzione, correttamente operata in termini complessivi e non con riferimento al singolo episodio. L’accertamento poteva basarsi sulla prova documentale, il cui apprezzamento è rimesso alla discrezionalità del giudice del merito; il codice disciplinare prevedeva, per le mancanze contestate, una sospensione fino a dieci giorni, mentre quella irrogata era di tre giorni.
Anche il quarto motivo è inammissibile, perché volto a contestare la selezione degli elementi di fatto ritenuti rilevanti, apprezzamento rimesso al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità. Il quinto motivo, infine, è dichiarato inammissibile per novità della censura, proposta per la prima volta in cassazione, oltre che per genericità e inconsistenza, risultando che il giudice di prime cure aveva liquidato le spese al di sotto dei minimi di tariffa, superando ampiamente la riduzione invocata.
Nota della Redazione
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