Omessa pronuncia su appello: la Cassazione cassa con rinvio al giudice competente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11588 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da omessa pronuncia la sentenza d’appello che, in difetto di corrispondenza tra il decisum e l’atto di gravame, statuisca su un appello non pertinente ed estraneo al giudizio. Il vizio è deducibile in cassazione ove il ricorrente assolva gli oneri di specifica indicazione prescritti dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. Accertata la omessa pronuncia, la Cassazione cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello, perché decida nei limiti dell’oggetto delineato dall’atto di appello, senza vincolo di diversa costituzione.

Il Fatto

Una Cassa di previdenza professionale aveva operato una trattenuta sul trattamento pensionistico di un iscritto, a titolo di contributo di solidarietà, per un determinato triennio. L’iscritto aveva agito in giudizio ottenendo, in primo grado, la declaratoria di illegittimità della trattenuta e la condanna della Cassa alla restituzione delle somme, oltre accessori. La Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione di prime cure.

Avverso tale pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi. L’erede dell’originario ricorrente, rappresentata da amministratore di sostegno, non ha svolto attività difensiva. La questione centrale attiene al perimetro effettivo dell’appello, sul quale la Corte territoriale avrebbe pronunciato in modo difforme rispetto all’oggetto reale del gravame.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la ricostruzione stessa del thema decidendum compiuta dal giudice d’appello. La Cassa lamenta che la Corte territoriale abbia esaminato un gravame diverso da quello effettivamente proposto, che investiva esclusivamente la statuizione di rigetto dell’eccezione di prescrizione relativa alle somme trattenute sulla pensione, per un arco temporale definito.

La Suprema Corte ritiene il motivo fondato. Il dictum dei giudici di merito è stato espresso, infatti, in riferimento a un gravame non pertinente ed estraneo al giudizio. Non si tratta di una valutazione di merito, ma di un errore nella individuazione del perimetro dell’appello, scollato rispetto all’atto effettivamente proposto.

La Cassazione verifica preliminarmente l’ammissibilità della censura. Il ricorrente ha assolto gli oneri di allegazione specifica richiesti dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. La puntuale indicazione degli atti processuali ha consentito alla Corte di riscontrare l’omessa pronuncia.

Accertato il vizio, ogni altra censura resta assorbita. Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello. Il giudice del rinvio è vincolato a decidere nei limiti dell’oggetto delineato dall’atto di appello proposto avverso la decisione di prime cure, senza vincolo di diversa costituzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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