Segnalazione a sofferenza: sindacato di legittimità e limiti del ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 9994 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di segnalazione a sofferenza, l’intermediario non può fondare la segnalazione sul solo inadempimento del cliente, ma deve valutare la complessiva situazione economica e finanziaria del debitore. Tale valutazione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata. È inammissibile il motivo di ricorso che censuri l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. per vizi che non attengono alla sua struttura processuale. Il motivo che deduce l’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando l’elemento asseritamente pretermesso sia una domanda e non un fatto storico.

Il Fatto

La banca aveva segnalato a sofferenza la posizione di una società debitrice e della sua garante, nel 2015. Le clienti convennero l’istituto chiedendo il risarcimento dei danni per l’illegittima segnalazione; la banca propose domanda riconvenzionale di accertamento dei presupposti della segnalazione.

Il Tribunale di Treviso rigettò la domanda riconvenzionale delle ricorrenti. La Corte d’Appello di Venezia dichiarò inammissibile l’appello con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. Le soccombenti proposero ricorso per cassazione, per due motivi, avverso la sentenza di primo grado.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., sostenendo che la segnalazione non può fondarsi sul solo inadempimento, ma richiede una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, che nella specie non l’avrebbe giustificata.

La Corte dichiara la censura inammissibile. Il Tribunale non si è limitato a valorizzare l’inadempimento del mutuo, ma ha valutato la situazione di grave difficoltà economica complessiva della debitrice. Il giudice di merito ha desunto tale condizione da molteplici indici: l’inadempienza nel pagamento delle rate di un mutuo pure rinegoziato con moratoria, la totale assenza di movimentazione nell’ultimo anno del conto corrente di appoggio e i dati del bilancio chiuso al 31.12.2014.

Le critiche mosse a tale valutazione costituiscono doglianze di merito, come tali non proponibili in sede di legittimità. Il controllo sulla sussistenza dei presupposti della segnalazione resta quindi affidato al giudice di merito, il quale deve dare conto degli elementi complessivamente considerati, non potendo esaurire l’indagine nel dato del singolo inadempimento.

Con il secondo motivo le ricorrenti deducono l’omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione, avendo la Corte d’Appello ritenuto superfluo l’esame della domanda riconvenzionale di risarcimento una volta esclusa l’illiceità della segnalazione.

Anche questo motivo è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni. Da un lato, la censura è rivolta all’ordinanza della Corte d’Appello e non riguarda vizi processuali propri di quel provvedimento, secondo il principio affermato da Cass., Sez. Un., n. 1914/2016. Dall’altro, non è indicato alcun fatto storico oggetto di omesso esame, non potendo qualificarsi tale una domanda.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese di legittimità, liquidate in 6.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori di legge. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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