Impugnazione tardiva dell’avviso e sopravvenuto difetto di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 9995 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di impugnazione tardiva di un avviso di accertamento per irregolarità della notificazione, proposta dal contribuente a seguito di richiesta di carichi tributari pendenti, qualora il medesimo sia successivamente attinto da cartella di pagamento originante dall’avviso e non l’abbia impugnata, al momento della produzione di questa in giudizio da parte dell’Amministrazione finanziaria viene meno il suo interesse a coltivare il giudizio sull’avviso. La mancata impugnazione della cartella comporta la mancata contestazione, e perciò il riconoscimento, della regolarità formale della sequenza procedimentale conducente alla medesima, a cominciare dalla notificazione dell’avviso. L’interesse ad agire, quale condizione dell’azione, deve sussistere tanto al momento dell’introduzione del giudizio quanto al momento della decisione, con la conseguenza che il suo sopravvenuto difetto rende inammissibile il ricorso introduttivo.

Il Fatto

La controversia trae origine dalla notificazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di un avviso di accertamento relativo alla dichiarazione congiunta presentata da due coniugi, con riferimento all’impresa di fabbricazione di paste alimentari di cui la moglie era titolare. Erano stati determinati maggiori ricavi, con liquidazione di maggiori imposte e irrogazione di sanzioni, di cui entrambi i coniugi rispondevano in solido ex art. 17 l. n. 114 del 1977.

I contribuenti impugnavano l’atto, deducendo di averne avuto notizia solo nel 2008, dopo una richiesta di carichi tributari pendenti, e lamentando il difetto di notifica, eseguito nelle mani della madre della moglie, familiare non convivente, nonché la mancanza di notifica al marito. L’Ufficio eccepiva la decadenza dall’impugnazione ex art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992. La CTP rigettava il ricorso; la CTR accoglieva l’appello, ritenendo nulla la notifica e traendo da ciò la nullità derivata delle cartelle. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la CTR annullato le cartelle, non incluse nelle conclusioni del ricorso di primo grado. Il motivo è infondato: la CTR non ha annullato le cartelle, essendosi limitata ad affermarne la nullità consequenziale solo in motivazione, mentre in dispositivo si è limitata ad accogliere l’appello dei contribuenti, contenendosi entro il limite del devolutum.

Il secondo motivo è invece fondato, con assorbimento degli altri. L’Agenzia aveva prodotto in appello le cartelle emesse sul fondamento dell’avviso, assumendole notificate nel 2002 e non impugnate. Decisivo è il fatto in sé della produzione in giudizio: la mancata impugnazione anche delle cartelle, a fronte di detta produzione, cui i contribuenti erano onerati una volta avutane conoscenza, costituisce un dato acquisito, non controdeducendo essi di averle impugnate.

La Corte ricostruisce la funzione della cartella nella riscossione mediante ruolo, richiamando art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e l’insegnamento di Cass., Sez. U., n. 19704 del 2015, che identifica il titolo esecutivo con il ruolo, di cui la cartella costituisce la rappresentazione a rilevanza esterna. Nel caso concreto, rileva non tanto la previa notificazione delle cartelle, quanto la loro produzione in giudizio.

Da ciò deriva che l’omessa impugnazione comporta la mancata contestazione, e perciò il riconoscimento, della regolarità formale della sequenza procedimentale conducente alla cartella, a cominciare dalla notificazione dell’avviso, con conseguente sopravvenuto difetto dell’interesse a contestare separatamente la notificazione dell’avviso. L’interesse ad agire ha dimensione dinamica e deve sussistere anche alla decisione, come affermato da Cass. n. 604 del 2022. La sentenza impugnata va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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