Sgravi contributivi subordinati al contratto collettivo più favorevole al lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4925 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sgravi contributivi, il diritto al beneficio è subordinato al rispetto del trattamento retributivo più favorevole al lavoratore, da individuarsi nel confronto tra contratto collettivo nazionale di lavoro e contratto territoriale di categoria. L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, a norma dell’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, è quello desumibile dal contratto collettivo che preveda la retribuzione superiore, e solo in caso contrario la contribuzione va parametrata ai minimi del contratto nazionale di settore. Grava sull’impresa che invoca lo sgravio l’onere della prova circa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla fattispecie normativa di volta in volta azionata.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da un datore di lavoro agricolo avverso l’avviso di addebito notificatogli dall’Inps per il pagamento di una somma a titolo di agevolazioni contributive indebite, fruite sulla gestione agricola per il periodo aprile 2006 – dicembre 2007.

Il contribuente aveva ammesso di non aver applicato i minimi tabellari del contratto provinciale. La Corte territoriale ha ritenuto che il diritto agli sgravi si collegasse al rispetto del miglior trattamento tra contratto collettivo nazionale e contratto territoriale di categoria. Avverso tale decisione il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui l’Istituto ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la sentenza per aver considerato, ai fini del rispetto dei minimi retributivi rilevanti per la fruizione degli sgravi, il contratto territoriale in quanto ritenuto più favorevole. La Corte lo ritiene infondato, richiamando il consolidato orientamento espresso da Sez. L n. 6966 del 2010 e Sez. L n. 12166 del 2019.

Secondo tale indirizzo, l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, a norma dell’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale quando questi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima del contratto collettivo nazionale. Solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore.

Nel caso esaminato, la Corte d’Appello ha correttamente rapportato il minimale contributivo al contratto collettivo nazionale, ravvisando in esso le caratteristiche del contratto leader. Il Collegio osserva altresì che il ricorso presenta profili di inammissibilità per la mancata produzione dei contratti collettivi discussi e della trascrizione delle relative parti rilevanti, ma supera tali profili per esaminare il merito.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 416 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale trascurato che l’onere della prova del mancato rispetto del contratto collettivo gravava sull’Inps, creditore dei contributi. La doglianza è infondata: la Corte richiama Sez. L n. 1157 del 2018, secondo cui grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei requisiti necessari.

Nel caso concreto, la Corte territoriale non ha violato le regole dell’onere della prova, poiché era pacifica la non applicazione del contratto collettivo di maggior favore. Il terzo motivo, relativo alla condanna accessoria alle spese, resta assorbito. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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