Rendita vitalizia: necessaria la prova scritta del rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4534 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omesso versamento dei contributi assicurativi e di intervenuta prescrizione degli stessi, la necessità della prova scritta prevista dall’art. 13, commi 4 e 5, legge n. 1338/1962, ai fini della costituzione della rendita vitalizia, riguarda non solo l’esistenza del rapporto di lavoro, ma anche la sua qualificazione in termini di subordinazione, senza che sia sufficiente allo scopo la prova per presunzioni. Il principio vale anche quando l’attività sia stata svolta come coadiuvante nell’impresa diretto-coltivatrice del genitore, in un rapporto connotato dalla convivenza familiare, dove il corrispettivo può consistere nel solo mantenimento e nella partecipazione al godimento del patrimonio familiare. Una volta abrogato l’art. 2140 cod. civ. per effetto dell’art. 205 legge n. 151/1975, con decorrenza dal 23.09.1975, non è più invocabile l’istituto della comunione tacita familiare per il periodo successivo a tale data.

Il Fatto

La vicenda riguarda la domanda di costituzione di una rendita vitalizia per contributi omessi o prescritti, relativi a un periodo di attività agricola svolta come coltivatore diretto e non coperto da contribuzione. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, escludendo il diritto per il segmento temporale in cui il ricorrente frequentava la scuola, ritenendo difettare il requisito della prevalenza dell’attività agricola.

La Corte d’appello, in accoglimento del gravame principale, aveva ritenuto irrilevante l’attività scolastica, non assimilabile a un’attività lavorativa né produttiva di reddito, e aveva dato rilievo alle risultanze testimoniali e documentali. Quanto all’appello incidentale dell’Istituto, la Corte del merito aveva escluso che la prova del corrispettivo in denaro fosse presupposto della rendita, valorizzando il sistema di riscatto dei periodi scoperti di contribuzione. L’Inps ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati ritenuti fondati. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, in caso di omesso versamento dei contributi e di avvenuta prescrizione, la prova scritta richiesta dall’art. 13, commi 4 e 5, legge n. 1338/1962 concerne non solo l’esistenza del rapporto di lavoro, ma anche la sua qualificazione in termini di subordinazione, non essendo sufficiente la prova per presunzioni.

La Corte ha precisato che a tale principio va data continuità anche nell’ipotesi di attività di un coadiuvante nell’impresa diretto-coltivatrice del genitore, in un rapporto connotato dalla convivenza familiare. In tale contesto può non essere sempre facilmente individuabile un corrispettivo in denaro, che può consistere nel solo mantenimento del coadiuvante e nella sua partecipazione al godimento del patrimonio familiare. Ciò nonostante, resta necessaria la prova scritta dell’esistenza del rapporto e della sua qualificazione in termini di subordinazione.

Il terzo motivo è stato parimenti accolto. Per effetto dell’abrogazione dell’art. 2140 cod. civ., disposta dall’art. 205 legge n. 151/1975 con decorrenza dal 23.09.1975, l’istituto della comunione tacita familiare non poteva più trovare applicazione per il periodo successivo a tale data. Ne conseguiva la necessità, a carico del lavoratore, della prova della corresponsione della retribuzione richiesta.

In accoglimento del ricorso, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini il merito alla luce dei principi esposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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