Sospensione Covid e feriale cumulabili nel termine per ricorrere (Cass. civ. Sez. II n. 19103 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, la sospensione straordinaria dei termini processuali disposta per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 si cumula con la sospensione feriale, poiché una lettura contraria frustrerebbe le peculiari esigenze poste a fondamento della disciplina emergenziale, pregiudicando il diritto di difesa delle parti legittimate all’impugnazione. Nel merito, la stipulazione di un contratto a effetti reali non determina automaticamente il venir meno del precedente contratto preliminare: occorre accertare la comune intenzione delle parti con i canoni degli artt. 1362, 1366 e 1369 cod. civ., valutando il dato testuale e il comportamento complessivo, anche successivo. Il preliminare di preliminare resta insuscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. La mancata contestazione ex art. 115 cod. c.c. riguarda i fatti storici, non le quaestiones iuris.

Il Fatto

Una società ricorrente aveva agito ex art. 2932 cod. civ. per ottenere il trasferimento del 51% delle quote di una società terza, che la controricorrente si era obbligata a cedere con un contratto preliminare. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e le altre pretese, ritenendo che il preliminare fosse stato sostituito dal successivo contratto, con cui le parti avevano ceduto il 49% delle quote e previsto una mera disponibilità all’acquisto delle restanti entro il 2015, assimilabile a un preliminare di preliminare.

La Corte d’appello aveva respinto sia l’appello principale sia quello incidentale. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; la controricorrente ha eccepito la tardività del ricorso e resistito nel merito.

La Motivazione della Corte

L’eccezione di tardività è respinta. La Corte ribadisce che la sospensione prevista dall’art. 83, comma 2, del d.l. 18/2020 e dal d.l. 23/2020 per il periodo 9 marzo – 11 maggio 2020 si cumula alla sospensione di cui alla legge n. 742/1969, richiamando Cass. n. 7702/2024. La tesi contraria comprimerebbe il diritto di difesa delle parti legittimate all’impugnazione.

Nel merito, i primi due motivi sono infondati. La Corte d’appello, pur riferendosi al “primo motivo”, ha in realtà esaminato congiuntamente entrambi i motivi di gravame, entrambi incentrati sul collegamento negoziale tra il preliminare e il contratto successivo: non sussiste quindi l’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.

Sul piano ermeneutico, la Corte d’appello ha rispettato i canoni degli artt. 1362, 1366 e 1369 cod. civ., ponendo a confronto i due contratti. Il contratto di aprile reitera le stesse premesse senza menzionare il preliminare; prevede una cessione parziale del 49%; non richiama alcun obbligo di acquisto delle quote residue né indica prezzo e modalità di pagamento; introduce un patto di prelazione reciproca, incoerente con un perdurante obbligo di cessione. Da tali indici la Corte desume la volontà di dare un nuovo assetto all’affare.

Il terzo motivo è infondato. L’art. 115 cod. proc. civ. opera sui fatti storici: la conclusione del preliminare non è mai stata controversa. La questione circa la sua perdurante efficacia dopo il contratto successivo è quaestio iuris, sottratta al principio della non contestazione.

Il quarto motivo è inammissibile: il riferimento al comodato contenuto nella sentenza impugnata è una mera osservazione ad abundantiam, che non integra la pronuncia su domanda non proposta. Il quinto motivo, relativo alle spese, resta assorbito dal rigetto degli altri. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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