Riscatto di polizza e pagamento all’apparente legittimato: la colpa grave dell’assicuratore (Cass. civ. Sez. III n. 10477 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il pagamento eseguito dall’assicuratore, a titolo di riscatto della polizza, nelle mani del contraente apparente non ha efficacia liberatoria quando la compagnia sia incorsa in colpa grave. Integra colpa grave, ai sensi delle regole in tema di pagamento al creditore apparente, la violazione delle cautele minime autoposte dalla compagnia nella predisposizione dei moduli, le quali non possono ridursi alla mera attestazione che la sottoscrizione sia stata vergata dal cliente, ma corrispondono alla constatazione, da parte di un agente terzo, della apposizione spontanea e consapevole della firma. Tale controllo è ancor più necessario quando la coincidenza tra cessionario della polizza e agente “autenticatore” renda evidente l’aggiramento del sistema di controllo predisposto dalla stessa assicurazione. La contestazione del modo in cui il giudice di merito ha ravvisato, nella situazione di fatto accertata, gli elementi costitutivi di una determinata fattispecie normativamente regolata si risolve in un giudizio di fatto, come tale inammissibile in sede di legittimità.

Il Fatto

Un assicurato conveniva in giudizio un agente assicurativo, suo parente e amico di vecchia data, e la compagnia assicurativa, deducendo di essere stato indotto con artifici e raggiri a sottoscrivere, nel 2002, la cessione gratuita della propria polizza Vita in favore dell’agente e a effettuare successivamente ulteriori versamenti, nell’erronea convinzione di essere ancora intestatario della polizza.

Chiedeva accertarsi l’inesistenza, la nullità o l’annullabilità della scrittura di cessione e la condanna della compagnia al pagamento di quanto versato. Il Tribunale adito accoglieva la domanda, dichiarava l’inesistenza del contratto di cessione e l’inefficacia dell’atto di riscatto della polizza. La Corte d’Appello confermava la decisione, respingendo anche l’eccezione di inammissibilità dell’appello. La compagnia proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte, esaminato con priorità il motivo relativo al pagamento al creditore apparente, ne dichiara l’inammissibilità parziale e l’infondatezza nel resto. Il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia violazione dell’art. 1189 cod. civ. perché la ricorrente contesta al giudice di merito non l’individuazione della norma regolatrice, ma di aver erroneamente ravvisato nella situazione di fatto accertata la ricorrenza degli elementi costitutivi di una data fattispecie normativamente regolata. Tale valutazione comporta un giudizio di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità.

Il motivo è infondato nella parte in cui denuncia vizio motivazionale. La Corte d’Appello ha sottolineato la peculiarità del caso — il soggetto che avrebbe dovuto controllare la validità della variazione di contraenza era lo stesso nuovo beneficiario — e ha motivato la ritenuta mancata efficacia liberatoria del pagamento, osservando che proprio tale inusuale circostanza avrebbe dovuto indurre la compagnia a utilizzare maggiore cautela nel provvedere alla liquidazione nelle mani dell’agente, verificando tramite il precedente intestatario la correttezza della variazione.

La Corte valorizza il ragionamento del giudice di appello secondo cui l’assicuratore, nel verificare la regolarità della comunicazione ricevuta, non ha rispettato le cautele minime da esso stesso congegnate nella predisposizione del modulo. Tali cautele, a pena di cadere nel più vuoto formalismo, corrispondono alla constatazione, da parte di un agente terzo, dell’apposizione spontanea e consapevole della firma. Nel caso concreto, la coincidenza tra cessionario e agente “autenticatore” rendeva particolarmente evidente l’aggiramento del sistema di controllo predisposto dall’assicurazione, sì che la richiesta di variazione avrebbe dovuto ritenersi inidonea, con possibilità di richiedere integrazioni o effettuare accertamenti diretti.

Accertata la mancata efficacia liberatoria del pagamento, e consolidatasi questa autonoma ratio decidendi di per sé idonea a sorreggere la decisione, la Corte dichiara irrilevante l’esame delle ulteriori censure. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, oltre alla declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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